Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Con gli adeguamenti proposti si intende, da un lato, tenere conto dei pertinenti sviluppi internazionali e, dall’altro, definire i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi. A causa dello scoglimento della TCFD nell’ottobre 2023, il rimando esplicito alle raccomandazioni della TCFD è obsoleto e troppo restrittivo (v. n. 1.3). Di conseguenza la rubrica dell’articolo 3 ha ora un’accezione più ampia e indica che la relazione sulle questioni climatiche è basata su norme internazionali. Conformemente al capoverso 1, la relazione sulle questioni climatiche deve basarsi su una pertinente norma riconosciuta a livello internazionale o sulla norma relativa alla relazione sullo sviluppo sostenibile applicata nell’UE.
A livello internazionale, con gli standard dell’ISSB sono stati pubblicati per la prima volta standard globali di rendicontazione sulla sostenibilità. Questi standard costituiscono norme di riferimento globali per la comunicazione di informazioni relative alla sostenibilità e garantiscono che le imprese seguano orientamenti uniformi a livello internazionale per la rendicontazione di informazioni sul clima. Il cosiddetto standard ISSB S2 statuisce la comunicazione di informazioni sui rischi e sulle opportunità legati al clima che potrebbero ragionevolmente influire sui flussi finanziari, sull’accesso ai mezzi finanziari o sul costo del capitale dell’impresa nel breve, medio o lungo termine. L’ISSB S2 non richiede di per sé la doppia materialità. Il principio della doppia materialità esige che le imprese valutino l’impatto negativo e positivo nonché l’impatto potenziale ed effettivo delle loro attività sull’ambiente e sulla società, considerando, nel contempo, l’impatto dei fattori esterni sulla propria redditività. Con il proposto obbligo di elaborare cronoprogrammi ai sensi dell’articolo 5 LOCli e degli articoli 3 e 4 P-OOCli, la doppia materialità viene tuttavia attuata concretamente e i requisiti esistenti in materia relativi all’allestimento di un piano di transizione (ora denominato «cronoprogramma») vengono riconfermati. Di conseguenza anche la rendicontazione secondo l’ISSB S2 deve considerare la doppia materialità e includere, come finora, un cronoprogramma per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero.
Lo standard ESRS E1 applicato nell’UE stabilisce i requisiti generali da soddisfare nell’elaborazione di una relazione sullo sviluppo sostenibile. Inoltre, l’ESRS E2 determina la struttura e il contenuto degli standard tematici ESRS.
Sia l’ISSB S2 che l’ESRS E2 recepiscono gli aspetti centrali delle raccomandazioni della TCFD e coprono ancora i quattro settori di rendicontazione: governance, strategia, gestione dei rischi nonché indicatori e obiettivi. Il settore chiave della governance si riferisce ai controlli e alle procedure di gestione e monitoraggio dei rischi e delle opportunità legati al clima, mentre quello della strategia fa riferimento alla gestione dei rischi e delle opportunità legati al clima. La gestione dei rischi è incentrata sui processi utilizzati per identificare, valutare, priorizzare e monitorare i rischi e le opportunità legati al clima e considera inoltre se e come questi processi sono integrati nella procedura generale di gestione dei rischi e quale sia il loro valore informativo per l’impresa. Il settore chiave sugli indicatori e obiettivi si riferisce alla performance di ciascuna impresa in relazione ai rischi e alle opportunità legati al clima, inclusi i progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi climatici.
Capoverso 2
Questo capoverso precisa la portata della relazione statuita nel CO. Al fine di accrescere l’eloquenza e la comparabilità, la relazione sulle questioni climatiche deve essere per quanto possibile di tipo quantitativo; laddove possibile e opportuno, la relazione deve comprendere gli assunti, i metodi e gli standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità (come già stabilito dal vigente cpv. 4 lett. c). In particolare alla luce della revisione in corso delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari sancite dal CO e del previsto ampliamento del campo applicativo personale, è importante garantire un grado di proporzionalità adeguato nel quadro della relazione.
Capoverso 3
L’articolo 5 LOCli stabilisce che entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. A sostegno del raggiungimento di tale obiettivo, le imprese possono elaborare cronoprogrammi su base volontaria. Alcune imprese si impegnano già oggi a