Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine

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anche informazioni a lungo termine relative alle misure pianificate, che considerino in particolare anche i settori quali la governance, la strategia, le risorse e la gestione dei rischi.

Capoverso 4

Questo capoverso corrisponde nei contenuti al vigente capoverso 4. Laddove possibile e opportuno, nell’attuazione della relazione sulle questioni climatiche secondo il capoverso 1, le imprese del settore finanziario sono tenute, in particolare, ad applicare analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari, ad esempio il test volontario della compatibilità climatica di cui all’articolo 30 P-OOCli, e a pubblicare i relativi risultati (cfr. cpv. 5 dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche attualmente in vigore).

Capoverso 5

Il capoverso 5 corrisponde letteralmente al vigente capoverso 6.

Art. 4 Pubblicazione

Capoverso 1

Come finora, la relazione sulle questioni climatiche deve essere integrata e pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a‒964c CO. Ora viene indicato esplicitamente che deve essere pubblicato anche il cronoprogramma secondo l’articolo 3 capoverso 3, essendo questo parte integrante della relazione sulle questioni climatiche.

Capoverso 2

Come finora, iI presente capoverso precisa, in riferimento alla relazione sulle questioni climatiche, la pubblicazione per via elettronica della relazione secondo l’articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO. La relazione deve continuare a essere pubblicata in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale, leggibile dall’essere umano e dalle macchine (ad es. «Extensible Business Reporting Language», XBRL). Pertanto non è sufficiente pubblicarla esclusivamente in un formato leggibile soltanto dalle macchine (ad es. PDF).

Capoverso 3

In base a questo nuovo capoverso, il formato elettronico dovrà consentire la pubblicazione su una piattaforma internazionale. In questo modo si tiene conto dei recenti progressi internazionali nell’ambito dello sviluppo di piattaforme e punti di accesso (in particolare NZDPU ed ESAP; v. n. 1.3).

Capoverso 4

L’obbligo di rendere accessibile il rapporto sulle questioni climatiche sul sito Internet dell’impresa è sancito in un capoverso separato (cpv. 4), anziché come finora nel capoverso 2 secondo periodo.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La presente ordinanza non ha ripercussioni a livello finanziario né sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. In particolare, l’ordinanza non istituisce alcuna nuova autorità (di vigilanza o di