Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
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anche informazioni a lungo termine relative alle misure pianificate, che considerino in particolare anche i settori quali la governance, la strategia, le risorse e la gestione dei rischi.
Capoverso 4
Questo capoverso corrisponde nei contenuti al vigente capoverso 4. Laddove possibile e opportuno, nell’attuazione della relazione sulle questioni climatiche secondo il capoverso 1, le imprese del settore finanziario sono tenute, in particolare, ad applicare analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari, ad esempio il test volontario della compatibilità climatica di cui all’articolo 30 P-OOCli, e a pubblicare i relativi risultati (cfr. cpv. 5 dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche attualmente in vigore).
Capoverso 5
Il capoverso 5 corrisponde letteralmente al vigente capoverso 6.
Art. 4 Pubblicazione
Capoverso 1
Come finora, la relazione sulle questioni climatiche deve essere integrata e pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a‒964c CO. Ora viene indicato esplicitamente che deve essere pubblicato anche il cronoprogramma secondo l’articolo 3 capoverso 3, essendo questo parte integrante della relazione sulle questioni climatiche.
Capoverso 2
Come finora, iI presente capoverso precisa, in riferimento alla relazione sulle questioni climatiche, la pubblicazione per via elettronica della relazione secondo l’articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO. La relazione deve continuare a essere pubblicata in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale, leggibile dall’essere umano e dalle macchine (ad es. «Extensible Business Reporting Language», XBRL). Pertanto non è sufficiente pubblicarla esclusivamente in un formato leggibile soltanto dalle macchine (ad es. PDF).
Capoverso 3
In base a questo nuovo capoverso, il formato elettronico dovrà consentire la pubblicazione su una piattaforma internazionale. In questo modo si tiene conto dei recenti progressi internazionali nell’ambito dello sviluppo di piattaforme e punti di accesso (in particolare NZDPU ed ESAP; v. n. 1.3).
Capoverso 4
L’obbligo di rendere accessibile il rapporto sulle questioni climatiche sul sito Internet dell’impresa è sancito in un capoverso separato (cpv. 4), anziché come finora nel capoverso 2 secondo periodo.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
La presente ordinanza non ha ripercussioni a livello finanziario né sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. In particolare, l’ordinanza non istituisce alcuna nuova autorità (di vigilanza o di