Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
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mantenuta, ma all’articolo 3 si rinuncia alla menzione esplicita delle raccomandazioni della TCFD visto che la task force si è sciolta. Si rimanda invece alle norme internazionali che hanno integrato i contenuti delle raccomandazioni della TCFD. Il progetto proposto stabilisce pertanto la presunzione secondo cui l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche è adempiuto se la relazione è basata, conformemente all’articolo 3, sulla norma applicata nell’UE (ESRS S2) o su un’altra norma internazionale equivalente (in particolare lo standard ISSB) e se inoltre contiene un cronoprogramma (finora denominato «piano di transizione») che soddisfa i requisiti minimi elencati all’articolo 3 capoverso 3.
Il rimando a questi standard, che riassumono materialmente le raccomandazioni della TCFD cui si fa già riferimento nel diritto vigente, garantisce maggiore chiarezza alle imprese interessate per quanto riguarda l’adempimento dei loro obblighi di pubblicazione esistenti concernenti le questioni climatiche. La normativa proposta fornisce pertanto una precisazione della regolamentazione vigente senza stabilire nuovi obblighi per le imprese interessate.
Inoltre, già nel diritto vigente la relazione comprende una tabella di marcia, paragonabile agli obiettivi climatici svizzeri (art. 3 cpv. 3 lett. a dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche). Dal 1° gennaio 2025, nell’ordinanza sulla protezione del clima (OOCli) verranno precisati i requisiti minimi per le imprese dell’economia reale. I requisiti minimi basati su principi per le imprese dell’economia finanziaria vengono invece integrati nell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, conformemente al mandato del Consiglio federale. Questi requisiti precisano quindi la normativa vigente e consentono inoltre di accrescere la comparabilità e l’eloquenza della relazione.
Il progetto prevede in due ambiti disposizioni di attuazione specifiche in relazione al settore finanziario, segnatamente per le «imprese del settore finanziario» (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. b n. 1 e art. 3 cpv. 4). Queste disposizioni specifiche si rivolgono – partendo dal termine generico di «impresa» secondo l’articolo 964a capoverso 1 CO – alle imprese si qualificano come assoggettate alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, in particolare le banche, le assicurazioni e i gestori patrimoniali.
Nell’ordinanza vigente viene inoltre sostituito il termine «piano di transizione» con «cronoprogramma», in linea con il tenore dell’articolo 5 LOCli. I concetti «cronoprogramma» e «piano di transizione» sono quindi da intendersi come sinonimi e descrivono il percorso previsto fino al raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050. I cronoprogrammi o i piani di transizione affrontano in particolare i rischi di transizione, che costituiscono i rischi di maggiore impatto legati al clima per molte imprese. Essi contengono obiettivi e obiettivi intermedi per le emissioni di gas serra e menzionano attività specifiche per ridurre tali emissioni nell’attività dell’impresa e nella catena di creazione del valore. Per le imprese del settore finanziario, l’avamprogetto definisce requisiti minimi specifici, basati su principi, relativi ai cronoprogrammi per l’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima (art. 3 cpv. 3 lett. b n. 1). A causa della diversa natura dell’attività, tali requisiti si differenziano dai requisiti minimi previsti dall’ordinanza sulla protezione del clima per le imprese dell’economia reale (art. 3 P-OOCli) e i settori (art. 4 cpv. 2 P-OOCli).
L’entrata in vigore della modificata ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è prevista per il 1° gennaio 2026.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 3 Relazione sulle questioni climatiche basata su norme internazionali
L’articolo 3 concretizza, come nella norma vigente, la relazione sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoversi 1 e 2 CO nell’ambito climatico.
Capoverso 1