Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OPSR
Per usam e cemsuisse, la mancanza di direttive sul finanziamento e sugli obiettivi rende attualmente impossibile, per i cementifici svizzeri, implementare i severi requisiti tecnici e finanziari per il riciclaggio del fosforo entro il 1° gennaio 2026. Secondo dette associazioni, il termine di cui all’articolo 51 OPSR deve essere prorogato al 1° gennaio 2031 e le norme che disciplinano il riciclaggio del fosforo devono essere pubblicate tempestivamente per garantire l’attuazione a livello industriale.
VSMR chiede una revisione più completa dell’OPSR, che consentirebbe un’economia basata sulla valorizzazione dei prodotti di riciclaggio orientata al futuro nell’ambito dell’economia circolare dei materiali. Raccomanda di integrare l’OPSR con nuovi capitoli sull’«estrazione di materie prime» nel rispetto dei principi dell’economia di mercato.
Metal.suisse si esprime a favore di procedure ampliate e semplificate per il riciclaggio dei rifiuti metallici nei processi industriali e chiede direttive chiare in merito. Ritiene inoltre che il rafforzamento delle capacità di smaltimento in Svizzera attraverso approcci innovativi, come l’utilizzo di sottoprodotti nelle acciaierie (granulato di scorie di forni elettrici come sostituto della ghiaia), meriti particolare attenzione.
Il Cantone TI propone di armonizzare i rifiuti edili di cui agli articoli 17 e 20 capoverso 1.
Per quanto riguarda i percorsi di riciclaggio dei materiali minerali provenienti dalla demolizione, RBS ritiene che nell’OPSR la priorità vada attribuita in base alla loro «qualità», in modo da evitare il deciclaggio (o downcycling).
BLS chiede di chiarire quale codice OPSR debba essere utilizzato per la classificazione del materiale di scavo dei binari.
Aeesuisse chiede che i materiali isolanti vengano menzionati esplicitamente nell’articolo 17 lettera c OPSR, in modo da poterli raccogliere e riciclare separatamente. Suggerisce inoltre di introdurre una tassa di incentivazione per i rifiuti depositati in discarica, affinché la valorizzazione materiale risulti vantaggiosa anche sul piano economico.
5.3.4 Valutazione dell’attuazione
5.3.4.1 Pareri dei Cantoni a) Art. 4 cpv. 1 lett. g e 2 (pianificazione di emergenza per gli IIRU a livello cantonale)
Per i Cantoni, il deposito intermedio dei rifiuti per un periodo superiore a sei mesi non è attuabile, poiché mancano le capacità necessarie a tal fine; considerano quindi questo limite di tempo irrealistico. Inoltre, i requisiti per il deposito intermedio sono chiaramente definiti negli articoli 29 e 30 OPSR, il che limita ulteriormente le capacità. La maggior parte dei Cantoni ritiene sufficiente un periodo di tre mesi che, insieme al termine di due mesi per garantire il normale esercizio di un IIRU, garantisce la sicurezza dello smaltimento per cinque mesi. Le interruzioni dell’esercizio degli IIRU che si protraggono oltre questo periodo devono essere disciplinate dal diritto di necessità.
b) Art. 32 cpv. 2 lett. h e i (riserve per i mezzi d’esercizio e il deposito intermedio per gli IIRU)
La maggior parte dei Cantoni afferma che le riserve per i mezzi d’esercizio di due mesi devono bastare per il normale esercizio degli IIRU senza deroghe all’OIAt. Sottolineano che tale pianificazione deve essere necessariamente elaborata in collaborazione tra Cantoni, IIRU e discariche.
c) Art. 54 cpv. 2 (deroga al termine di risanamento per gli IIRU)
L’UFAM è critico nei confronti della richiesta dei Cantoni NE e JU e di Vadec di prorogare il termine al 2035 o 2036; propone invece di disciplinare il mantenimento in esercizio e i requisiti energetici dell’IIRU di Colombier mediante un accordo tra l’impianto stesso e la Confederazione.