Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Compendio

L’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» è stata accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2024 dal 58,25 per cento dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni. Il presente progetto stabilisce le modalità dell’attuazione

dell’iniziativa e il coordinamento con altre assicurazioni sociali. Propone inoltre diverse va-

rianti per il finanziamento della 13a rendita di vecchiaia dell’AVS.

Situazione iniziale

L’iniziativa popolare stabilisce che i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione dell’iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni, vale a dire il 1° gennaio 2026. Il supplemento non deve comportare né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Il diritto si fonda direttamente sul testo costituzionale. Vi è tuttavia una necessità di regolamentazione per quanto riguarda le modalità di versamento e il coordinamento con altre assicurazioni sociali. In particolare occorre stabilire a livello di legge che nell’esame del diritto alle prestazioni complementari e nel calcolo del loro importo non si deve tenere conto del supplemento sulla rendita di vecchiaia.

La nuova disposizione costituzionale (art. 197 n. 12 Cost.) non dice nulla sulle modalità di finanzia- mento della 13arendita di vecchiaia. Per coprire le spese derivanti da questo nuovo supplemento, l’AVS e la Confederazione dovranno tuttavia ricorrere a un finanziamento supplementare, poiché le attuali fonti di finanziamento non sono sufficienti. I due aspetti (attuazione e finanziamento) sono oggetto di due progetti separati.

Contenuto del progetto

Con il presente progetto il Consiglio federale prevede di introdurre nella legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’iniziativa. La 13arendita di vecchiaia andrà versata una volta all’anno, pro rata temporis, alle persone che hanno diritto alla rendita di vecchiaia nel mese di dicembre. Questo supplemento non avrà alcun influsso sull’importo mensile della rendita di vecchiaia. Nella legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) si sancirà inoltre, conformemente a quanto chiesto dall’iniziativa, che la 13arendita di vecchiaia non dovrà essere inclusa nei redditi computabili.

La situazione finanziaria dell’AVS e quella del bilancio federale richiedono misure immediate per garantire il finanziamento delle uscite supplementari derivanti dalla 13arendita di vecchiaia. Per il finanziamento delle uscite supplementari dell’AVS sono proposte due varianti: la prima prevede un aumento dei contributi AVS, l’altra una combinazione tra aumento dei contributi AVS e innalzamento dell’imposta sul valore aggiunto. Secondo il diritto vigente la Confederazione versa all’AVS un con- tributo pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell’assicurazione. Il progetto prevede una riduzione temporanea di questo contributo al 18,7 per cento fino alla prossima riforma dell’AVS. Anche per compensare la riduzione del contributo federale sono proposte due varianti: la prima prevede di addebitare le minori entrate che ne risulteranno al patrimonio dell’AVS, l’altra di attingere alle mede- sime fonti di finanziamento proposte per la copertura delle maggiori uscite dell’AVS, vale a dire a un aumento supplementare dei contributi AVS o a una combinazione tra aumento supplementare dei contributi AVS e innalzamento supplementare dell’IVA. Mentre l’adeguamento del contributo fede- rale all’AVS e quello dei tassi di contribuzione possono essere attuati mediante una modifica di legge, l’innalzamento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto richiedono una modifica della Costituzione.