Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine
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1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
1.2.1 Attuazione
Il testo dell’iniziativa chiede che i beneficiari di una rendita di vecchiaia abbiano diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. La disposizione costituzionale non stabilisce né le condizioni del diritto né come e quando questo supplemento debba essere versato. Sia un versamento annuale che un versamento mensile sarebbero compatibili con lo scopo del nuovo articolo costituzionale. Il titolo breve dell’iniziativa, in cui figura l’espressione «13esima mensilità AVS», suggerisce un versamento annuale. Questa espressione potrebbe aver giocato un ruolo importante anche per la formazione delle opinioni dei votanti. Il vantaggio principale per gli aventi diritto è che con la 13arendita di vecchiaia potrebbero pagare le numerose fatture da saldare verso la fine dell’anno e che un versamento unico avrebbe un effetto maggiore per i singoli individui. Sul piano dell’attuazione, il versamento annuale semplifica anche il coordinamento con le prestazioni complementari, poiché vi è una chiara distinzione tra le rendite di vecchiaia mensili, che vengono prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari, e il supplemento (13arendita di vecchiaia), che ne viene escluso. La nuova 13arendita di vecchiaia che dovrà essere versata in seguito alla modifica della Costituzione verrà per- tanto versata una volta all’anno alla fine dell’anno civile. In questo modo si tiene conto al meglio della volontà dei votanti. Questa soluzione adempie anche la richiesta della mozione 24.3221 La 13esima mensilità AVS deve essere versata una volta all'anno, depositata il 14 marzo 2024 dal consigliere agli Stati Stark, che in caso di accoglimento, incaricherebbe il Consiglio federale di provvedere affinché la 13esima mensilità AVS approvata dal Popolo sia versata una volta all’anno, a novembre o a dicembre.
1.2.2 Finanziamento
Date le prospettive finanziarie dell’AVS e della Confederazione, occorre disciplinare al più presto il finanziamento della 13arendita di vecchiaia, al fine di evitare che l’assicurazione venga a trovarsi in difficoltà già poco tempo dopo l’introdu- zione del diritto al supplemento e contenere gli oneri per la Confederazione (v. n. 1.1). Oltre all’attuazione della 13arendita di vecchiaia, il progetto disciplina quindi anche il suo finanziamento.
L’AVS è finanziata per circa tre quarti mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. L’attuale tasso di contri- buzione ammonta all’8,7 per cento per i salariati e i datori di lavoro, mentre i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa sono fissati in base al loro statuto, al loro reddito e alla loro sostanza. Inoltre, la Confede- razione partecipa al finanziamento dell’AVS con una quota pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell’assicurazione (art. 103 LAVS). Questo contributo è finanziato soprattutto tramite le risorse generali della Confederazione, che constano principalmente dei gettiti dell’imposta federale diretta e dell’IVA. All’AVS vengono versati direttamente anche 1,4 punti percentuali dell’IVA (costituiti dal cosiddetto percento demografico e da 0,4 punti percentuali aggiuntivi introdotti con la riforma AVS 21) e i proventi della tassa sulle case da gioco. Al finanziamento dell’AVS concorrono infine i redditi provenienti dall’investimento del capitale dell’AVS e le entrate da regressi contro terzi responsabili.
Per il finanziamento della 13arendita di vecchiaia si prevede in primo luogo di ricorrere rapidamente a entrate supplemen- tari, cercando di evitare il più possibile ripercussioni negative sull’economia. Si attingerà pertanto in misura maggiore alle attuali fonti di finanziamento dell’AVS. È proposto un ulteriore aumento dei tassi di contribuzione oppure dei tassi di con- tribuzione e dell’IVA. Nel contempo, considerate le prospettive finanziarie fosche, il contributo della Confederazione pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell’AVS andrà ridotto fino alla prossima riforma dell’AVS Si vuole così evitare che, fino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione, i deficit strutturali nel bilancio federale aumentino di 800–950 milioni di franchi all’anno a causa della 13arendita di vecchiaia. La quota mancante del finanziamento della 13arendita AVS, derivante dalla riduzione della quota del finanziamento dell’AVS a carico della Confederazione, andrà coperta in altro modo, ovvero con un ulteriore aumento dei tassi di contribuzione (in combinazione o meno con un aumento dell’IVA) oppure attingendo al capitale dell’AVS. In quest’ultimo caso, non si riuscirebbe a coprire interamente il fabbisogno di fi- nanziamento della 13arendita di vecchiaia.
Le sole fonti di finanziamento che possono essere modificate mediante una modifica di legge sono il tasso di contribuzione e la quota del contributo federale all’AVS. Un aumento dell’IVA richiederebbe invece una modifica costituzionale e an- drebbe quindi sottoposto al Popolo e ai Cantoni (referendum obbligatorio, art. 140 Cost.). Per poter aumentare l’IVA nel 2026, si dovrebbe procedere alla votazione popolare al più tardi nel settembre del 2025. I tempi per l’attuazione sarebbero molto serrati, soprattutto per l’economia. L’introduzione di nuove fonti di finanziamento quali ad esempio una tassa sulle transazioni finanziarie (cfr. Po. Rieder 21.3440 del 19.3.2021) o un’imposta federale sulle successioni (cfr. Po. Graf 24.3376 del 15.3.2024) richiederebbe molto più tempo, dato che l’impostazione concreta necessiterebbe di analisi approfondite. Inoltre, occorrerebbe in ogni caso una modifica della Costituzione federale ed eventualmente la predisposi- zione di una procedura operativa Non essendo realizzabili a breve termine e data l’impellente necessità d’intervento, que- ste opzioni non sono dunque state considerate per il finanziamento della 13arendita di vecchiaia, a prescindere dai loro vantaggi e svantaggi. Nemmeno l’aumento dell’età di riferimento generale è adatto per finanziare il nuovo supplemento. Considerato il rigetto dell’iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»5 nella votazione del 3 marzo 2024 da parte del 74,7 per cento dei votanti e di tutti i Cantoni, ci si può attendere che attual- mente un forte innalzamento dell’età di riferimento non sarebbe in grado di raccogliere una maggioranza dei consensi. Nell’ambito della prossima riforma per il periodo successivo al 2030 (v. n. 1.1.2) andranno invece vagliate misure strutturali quali l’aumento dell’età di riferimento e altre possibilità di finanziamento. L’attuale situazione finanziaria della Confedera- zione non permette nemmeno di aumentare il contributo federale alle uscite dell’AVS. A causa delle regole del freno all’indebitamento, tali uscite supplementari andrebbero finanziate nel corso del medesimo anno, il che significherebbe procedere a tagli di bilancio su altri compiti finanziati dalla Confederazione. Già oggi, però, la Confederazione deve far fronte a grandi sfide finanziarie. Il margine di manovra è esiguo e non dovrebbe essere spinto all’estremo prevedendo ulteriori uscite a carico del bilancio federale per l’AVS.
5 FF 2023 1520