Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Attuazione dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS
Il 3 marzo 2024 l’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)»1 è stata ac- cettata dalla maggioranza del Popolo (58,25 % dei voti) e dei Cantoni. Essa stabilisce nella disposizione transitoria dell’ar- ticolo 112 della Costituzione federale (Cost.)2 (art. 197 n. 12 Cost.) che i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua (13arendita AVS). Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione dell’iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni, vale a dire il 1° gennaio 2026. Il supplemento non deve comportare né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.
Il diritto nasce in virtù del testo costituzionale, che è pertanto direttamente applicabile. Vi è tuttavia una necessità di rego- lamentazione per quanto riguarda le modalità di versamento e il coordinamento con altre assicurazioni sociali. In partico- lare occorre stabilire a livello di legge che nell’esame del diritto alle prestazioni complementari e nel calcolo del loro importo non si deve tenere conto della 13arendita di vecchiaia.
La nuova disposizione costituzionale non dice nulla riguardo al finanziamento della 13arendita di vecchiaia. Per coprire le spese derivanti da questo nuovo supplemento, l’AVS e la Confederazione dovranno tuttavia ricorrere a un finanziamento supplementare, poiché le attuali fonti di finanziamento non sono sufficienti.
1.1.2 Prospettive finanziarie dell'AVS
L’AVS è un’assicurazione finanziata secondo il sistema di ripartizione, ossia in base al principio secondo cui le entrate correnti devono coprire le uscite annue. Nell’AVS il risultato di ripartizione corrisponde alla differenza tra le entrate e le uscite dell’assicurazione. Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere al di sotto di un importo uguale a quello delle uscite di un anno, secondo quanto prescritto dall’articolo 107 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, della legge federale del 28 settembre 20184 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), il tasso di contribuzione AVS è stato aumentato di 0,3 punti percentuali, la quota del percento demografico dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in precedenza spettante alla Confederazione è stato attribuito all’AVS e il contributo della Confederazione all’AVS è stato aumentato dal 19,55 al 20,2 per cento delle uscite di un anno dell’AVS. La riforma AVS 21, entrata parzialmente in vigore il 1° gennaio 2024, comporta non soltanto un finanziamento supplementare, mediante un innalzamento di 0,4 punti percentuali dell’IVA, ma anche una riduzione delle uscite, grazie al progressivo aumento dell’età di riferimento delle donne a 65 anni. Il progressivo aumento dell’età di riferimento delle donne e le misure compensative saranno introdotti il 1° gennaio 2025. Nell’ultima tappa, prevista per il 1° gennaio 2027, verranno infine adeguate all’evoluzione della speranza di vita le aliquote di riduzione e di aumento in caso di anticipazione e di rinvio della rendita e verrà introdotta una differenziazione in funzione del reddito delle aliquote di riduzione in caso di anticipa- zione. Senza la 13arendita di vecchiaia, queste misure avrebbero permesso di garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS fino al 2031 circa.
Nonostante queste riforme, l’evoluzione demografica rimane una grande sfida per l’AVS, dato che la speranza di vita continua ad aumentare e che la generazione del baby boom andrà progressivamente in pensione. La situazione finanziaria dell’AVS comincerebbe quindi a deteriorarsi rapidamente a partire dal 2031 anche senza la 13arendita di vecchiaia. Se- condo gli scenari attuali, il risultato di ripartizione tornerebbe a essere negativo a partire dal 2030 e quello d’esercizio (risultato di ripartizione più risultato degli investimenti) a partire dal 2032, mentre il livello del Fondo di compensazione AVS scenderebbe al di sotto della soglia legale del 100 per cento delle uscite di un anno nel 2033. Per questo motivo, già nel suo messaggio concernente la riforma AVS 21 il Consiglio federale aveva annunciato che sarebbe stata necessaria un’ul- teriore riforma. Dal canto suo, il Parlamento ha accolto la mozione 21.3462 Mandato per la prossima riforma dell'AVS, depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), che incarica il Consiglio federale di sottoporgli entro il 31 dicembre 2026 un progetto di stabilizzazione dell’AVS per il periodo 2030–2040.
Le prospettive finanziarie dell’AVS potrebbero inoltre essere influenzate da vari progetti in corso, che potrebbero causare una diminuzione o un aumento delle uscite: secondo il pertinente avamprogetto del Consiglio federale l’adeguamento delle rendite per superstiti dovrebbe permettere all’AVS e alla Confederazione di risparmiare rispettivamente circa 500 milioni e 100 milioni di franchi fino al 2032. Nel 2036 i risparmi previsti per l’AVS dovrebbero ammontare a oltre 800 milioni di franchi. La mozione della CSSS-N 24.3004 Abolizione della rendita per figli dei beneficiari di una rendita di vecchiaia e contempo- raneo aumento delle prestazioni complementari per i genitori con obbligo di mantenimento è stata accolta dal Consiglio nazionale il 7 marzo 2024 ed è attualmente trattata dal Consiglio degli Stati. L’attuazione di questa mozione avrebbe tuttavia ripercussioni finanziarie soltanto a lungo termine. Nell’anno della sua entrata in vigore permetterebbe all’AVS e alla Confederazione di risparmiare rispettivamente 30 milioni e 6 milioni di franchi; a lungo termine i risparmi potrebbero raggiungere 200–300 milioni per l’AVS e 40–60 milioni per la Confederazione. L’iniziativa popolare «Sì a rendite AVS eque», depositata dall’Alleanza del Centro il 27 marzo 2024, chiede di abolire la limitazione della somma delle rendite dell’AVS e dell’assicurazione invalidità (AI) per i coniugi. Le ripercussioni finanziarie dell’iniziativa sono stimate a circa 3,8 miliardi di franchi per l’AVS e 760 milioni di franchi per la Confederazione nel 2030. Oltre all’abolizione del privilegio dell’esenzione dal pagamento dei contributi per i coniugi senza attività lucrativa, l’iniziativa non prevede alcuna altra forma
1FF 2023 781
2RS 101
3 RS 831.10
4 RU 2019 2395