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Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 10 pagine
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Svizzera di cui all’articolo 9 del presente Accordo sono trasmesse sia all’autorità competente tedesca che all’autorità competente italiana.
Articolo 3
L’autorità competente svizzera e gli operatori dei sistemi di trasporto (transmission system operators, TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e di tutte le nomine al punto di consegna conformemente all’articolo 4 comma 5 dell’Accordo di solidarietà, così come l’autorità competente svizzera informa, anche attraverso i TSO svizzeri, sia l’autorità competente tedesca che l’autorità competente italiana di tutte le prenotazioni e tutte le nomine relative alle misure di solidarietà. Le tempistiche in cui devono essere fornite tali informazioni sono concordate tra i TSO conformemente all’articolo 10 del presente Accordo.
Articolo 4
Le autorità competenti tedesca, svizzera e italiana si notificano reciprocamente:
- la dichiarazione del livello di emergenza o la condizione equivalente per la Svizzera;
- tutte le modifiche o tutti gli aggiornamenti dei recapiti dell’autorità competente conformemente
all’articolo 11 comma 2 dell’Accordo di solidarietà.
Articolo 5
Un’offerta di solidarietà tra la Germania e l’Italia o viceversa non può pregiudicare l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. In particolare devono essere preservate le capacità di trasporto necessarie per il loro approvvigionamento.
Articolo 6
Rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture, nell’attuazione di richieste di solidarietà le autorità competenti tedesca, svizzera e italiana garantiscono che non vengano adottate