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Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 10 pagine
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presidente. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del suo membro e dei suoi rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le spese rimanenti sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti coinvolte. Il tribunale arbitrale può decidere diversamente in relazione alle spese. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura per quanto concerne tutti gli altri aspetti. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in merito alla legittimità di una misura che si afferma essere in violazione del presente Accordo secondo il diritto interno di una Parte contraente. Nel determinare la compatibilità di una misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale può, per maggiore precisione, prendere in considerazione anche il diritto interno di una Parte contraente. Nel caso della Germania e dell’Italia, il «diritto interno» include il diritto dell’Unione europea. A questo scopo il tribunale arbitrale segue l’interpretazione prevalente del diritto interno da parte dei tribunali o delle autorità della Parte contraente interessata e qualunque significato attribuito al diritto interno da parte del tribunale arbitrale non è vincolante per i tribunali o le autorità della Parte contraente interessata.
Articolo 12
La compensazione è soggetta alla procedura definita negli articoli 8 e 9 dell’Accordo di solidarietà. Se la Parte contraente fornitrice è la Svizzera, il prezzo del gas corrisponde alla media degli ultimi prezzi a pronti nelle borse tedesca, italiana e francese. La determinazione dell’importo della compensazione dei danni ai settori economici interessati in Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base della legislazione pertinente della Svizzera conformemente all’Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera può anche esigere i costi per il trasporto del gas fino al proprio confine per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall’Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di borsa.
Articolo 13
Conformemente all’articolo 8 comma 2 del Trattato di unione doganale conchiuso a Berna il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera informa le Parti contraenti di essere stata autorizzata dal Liechtenstein, con comunicazione del 21 febbraio 2024, a concludere il presente Accordo con effetto anche per il Principato. Pertanto, le