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Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 10 pagine
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Articolo 10
Tutte le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare la conclusione di un accordo funzionale ad una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna entro sei mesi, nel caso in cui non sia già in vigore una procedura operativa in materia.
Articolo 11
(1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall’altra, relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, saranno risolte, nella misura del possibile, dalle autorità competenti delle tre Parti contraenti.
(2) Qualora una controversia non possa essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente può chiedere che venga sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.
(3) Il tribunale arbitrale è costituito, ad hoc, come segue: ogni Parte contraente nomina un membro e tutti e tre i membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo che è nominato presidente del tribunale arbitrale dai Governi delle Parti contraenti. I membri sono nominati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.
(4) Se le scadenze menzionate nel comma 3 del presente articolo non sono rispettate, in mancanza di un altro accordo pertinente, ogni Parte contraente può invitare il presidente della Corte internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il presidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se per altre ragioni è impossibilitato a esercitare la suddetta funzione, il vicepresidente procede a dette nomine. Se anche il vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se si trova anch’egli impossibilitato a esercitare la suddetta funzione, il membro successivo nella gerarchia della Corte che non possiede la cittadinanza di una delle Parti contraenti procede alle nomine necessarie.
(5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo in conformità con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e con altre norme e principi del diritto internazionale tra le Parti contraenti e decide alla maggioranza dei voti. In caso di parità di voti tra le Parti contraenti, è decisivo il voto del