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Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 10 pagine

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misure, che limitino indebitamente l’utilizzo delle capacità di trasporto esistenti nelle loro rispettive reti di gas.

Articolo 7

L’attuazione di misure di solidarietà conformemente agli articoli 4 e 5 dell’Accordo di solidarietà tiene conto delle forniture ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. I clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera sono equiparati ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in Germania e in Italia, sempre che la loro definizione sia conforme all’articolo 2 comma 6 e all’articolo 13 del Regolamento.

Articolo 8

Se un’offerta di solidarietà tra la Germania e l’Italia o viceversa compromette la sicurezza dell’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera, le autorità competenti delle tre Parti contraenti si incontrano su richiesta dell’autorità competente svizzera nel più breve tempo possibile, per adottare misure volte a garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera.

Articolo 9

Se l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera non è più garantito, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarietà sia alla Germania che all’Italia. Viceversa, se l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà non è più garantito in Germania o in Italia, sia la Germania che l’Italia hanno anch’esse il diritto di presentare una richiesta di solidarietà alla Svizzera. Tali richieste di solidarietà sono trattate dalle Parti contraenti conformemente alle procedure dell’Accordo di solidarietà; inoltre la Svizzera correda la sua richiesta di solidarietà della documentazione stabilita nell’Accordo di solidarietà e osserva tutte le procedure in esso definite.