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Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 10 pagine

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disposizioni del presente Accordo sono applicabili nel Liechtenstein nello stesso modo come in Svizzera.

Articolo 14

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania è il depositario del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i Governi di tutte le Parti contraenti si saranno reciprocamente informate che le condizioni nazionali necessarie per tale entrata in vigore sono state adempiute. La data rilevante sarà il giorno di ricezione dell’ultima comunicazione presso il Governo della Repubblica Federale di Germania. Se l’Accordo di solidarietà non è entrato in vigore alla data di cui alla frase precedente, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di solidarietà.

(3) La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, è avviata dal Governo della Repubblica Federale di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana saranno informati dell’avvenuta registrazione e del numero di registrazione delle Nazioni Unite non appena essa sarà confermata dal Segretariato delle Nazioni Unite.

(4) Il presente Accordo rimarrà in vigore per lo stesso periodo dell’Accordo di solidarietà, salvo in caso di sua risoluzione conformemente all’articolo 14 comma 2 dell’Accordo di solidarietà.