Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 18 pagine
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Riferimento: BFE-011.842-1/1/3
ottenere la maggiore parità di trattamento possibile per gli operatori del mercato. Groupe E non vede invece alcuna giustificazione per discostarsi dai valori soglia di 1200 MW definiti nella LAiSE, che si sarebbero dimostrati validi, e chiede di detrarre nel calcolo della capacità produttiva la quota che confluisce nel servizio universale. Questa produzione non sarebbe soggetta agli stessi rischi dell’energia commerciata sui mercati all’ingrosso. Anche NE e SG ritengono che occorra tenere conto della struttura aziendale e distinguere tra le AAE di rilevanza sistemica che operano esclusivamente nella produzione e nel commercio di elettricità e quelle che hanno clienti finali e, in particolare, clienti nel servizio universale.
Primeo Energie è dell’avviso che l’avamprogetto sia stato redatto per fronteggiare situazioni di rischio per i produttori, ma non per i responsabili di gruppi di bilancio senza produzione propria, esposti al rischio che vengano meno i fornitori a monte. Peraltro, i fornitori a monte non sarebbero unicamente i produttori, ma anche i commercianti senza gruppo di bilancio proprio. Il responsabile di un gruppo di bilancio che non dispone di potenza propria è completamente alla mercé dei produttori e in balia di tutti gli scostamenti dalle previsioni.
Per ewz e Groupe E occorre garantire che uno splitting dei gruppi di bilancio non possa essere utilizzato per aggirare le disposizioni.
DSV condivide sia i criteri che i valori soglia i quali, secondo la sua valutazione, sarebbero correttamente non interessati da queste disposizioni.
L’Alleanza del Centro si pone la questione se, analogamente alla prevista regolamentazione per le banche di rilevanza sistemica, sia opportuno classificare come di rilevanza sistemica anche le imprese con strutture complesse che dispongono di importanti affiliate straniere su cui esercitano il controllo. I requisiti per il capitale proprio dovrebbero essere definiti per l’impresa madre per evitare il rischio di perdite o addirittura di insolvenza a causa dell’attività delle affiliate in Svizzera e all’estero.
In Svizzera, una parte considerevole della produzione di elettricità avviene attraverso cosiddette centrali partner. Garantire la continuazione dell’esercizio di queste ultime in caso di crisi è di fondamentale importanza ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera. L’avamprogetto non tiene conto di questa forma societaria diffusa. ewz suggerisce di tenerne conto.
BE, economiesuisse, metal.suisse, BKW, Primeo Energie e hkbb ritengono necessario stabilire chiaramente quale livello aziendale all’interno di una società del gruppo sia interessato dalla presente regolamentazione. Dal punto di vista di BKW si tratterebbe ad esempio della BKW Energie AG e non della BKW AG menzionata nel rapporto esplicativo. Per economiesuisse e hkbb appare ragionevole limitare il campo d’applicazione il più possibile al settore energetico di un’impresa. Attività aziendali come i servizi in ambiti quali l’impiantistica, le infrastrutture o l’engineering non dovrebbero rientrare nella vigilanza (finanziaria) né nella potenziale influenza della ElCom, dal momento che queste parti d’impresa non hanno attività proprie nel settore della produzione o dell’approvvigionamento di energia. AET suggerisce di considerare come AAE di rilevanza sistemica anche i gruppi di imprese che soddisfano i criteri.
Secondo ewz, Primeo Energie e AES, dovrebbe continuare ad essere compito del DATEC e non della ElCom classificare altre imprese come di rilevanza sistemica, conformemente a quanto già previsto nella LAiSE.
Art. 9abisOrganizzazione e gestione dei rischi
CGCA, GL, GR e UR chiedono di stralciare questo articolo o di ridurlo al grado imperativo oggettivamente provato. Mancherebbe infatti una necessità concreta di regolamentazione. Richiamano l’attenzione sul fatto che per le società anonime l’articolo 725 CO prevede già obblighi per il consiglio di amministrazione
9/18 BFE-D-8CD83401/283