Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/33: Ordinanza sull’esercizio delle centrali di riserva per la produzione di energia elettrica destinata al mercato in caso di grave penuria · 9 pagine
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1. Situazione iniziale
Nella sua seduta di fine gennaio 2023 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore, con effetto dal 15 febbraio 2023, l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno, la cosiddetta ordinanza sulla riserva invernale (OREI, RS 734.722). L’ordinanza disciplina la costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica e la messa a disposizione di una riserva complementare con centrali di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione al fine di aumentare la resilienza dell’approvvigionamento elettrico invernale in Svizzera. L’OREI ha effetto fino al 31 dicembre 2026. Il Consiglio federale ha introdotto la riserva di energia elettrica mediante ordinanza in applicazione degli articoli 9 e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) nonché degli articoli 5 capoverso 4 e 38 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531). Attualmente è in fase di elaborazione una base più specifica nella LAEl, che descriva e sancisca la riserva di energia elettrica in modo adeguato e al livello appropriato. Nella sua seduta del 1° marzo 2024 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente le corrispondenti modifiche delle leggi sull’approvvigionamento elettrico, sull’energia e sul CO1
2 .
In base alla normativa vigente, è possibile prelevare dalla riserva se nella borsa dell’energia elettrica la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l’offerta (mancata compensazione del mercato). Il prelievo avviene in base a un ordine stabilito dalla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) (art. 17 OREI). Senza mancata compensazione del mercato, le riserve possono essere prelevate solo in casi eccezionali, per esempio se viene messo a rischio l’esercizio stabile della rete o per rispettare accordi internazionali di solidarietà. In casi eccezionali le centrali di riserva possono essere utilizzate prima del previsto per fornire energia supplementare alla riserva di energia idroelettrica (art. 19 cpv. 3 OREI). In questo contesto, l’energia elettrica supplementare prodotta può essere impiegata solamente per la riserva e non per il mercato (art. 11 cpv. 1 OREI). Il criterio tecnico della mancata compensazione del mercato può, ma non deve necessariamente essere soddisfatto nel contesto di una penuria di energia elettrica. In linea di massima le misure di intervento basate sulla LAP devono essere adottate prima che tutto il sistema collassi. In questo modo si riduce anche il rischio di una mancata compensazione del mercato. Tuttavia, quest’ultima potrebbe verificarsi indipendentemente da una penuria di elettricità. Non è quindi possibile garantire sulla base della OREI che la riserva di energia elettrica possa essere effettivamente utilizzata in caso di penuria imminente o già sopraggiunta.
Oltre ai possibili utilizzi in conformità con la OREI, la presente ordinanza è pensata per consentire l’utilizzo delle centrali di riserva in modo mirato in caso di penuria di energia
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