Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/33: Ordinanza sull’esercizio delle centrali di riserva per la produzione di energia elettrica destinata al mercato in caso di grave penuria · 9 pagine
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l’entrata in vigore della presente ordinanza. Solo in questo modo il Tribunale amministrativo federale può verificare la proporzionalità della decisione.
Le disposizioni cantonali e comunali nei settori sopra menzionati che contrastano con l’esercizio delle centrali di riserva vengono dichiarate inapplicabili. Questa soluzione corrisponde ai pareri forniti dai Cantoni nell’ambito della consultazione sull’OREI.
L’autorizzazione del DATEC consente di regolamentare l’esercizio caso per caso mediante oneri. Nelle autorizzazioni vengono specificate in particolare le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto, le misure volte a limitare le emissioni foniche e le misure di protezione contro il rumore. Le autorizzazioni d’esercizio devono stabilire che gli impianti devono essere regolati in modo da ottimizzare le emissioni prima di essere messi in funzione come centrali di riserva. Deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i risultati vanno trasmessi all’autorità competente. Questa misura consentirà di garantire un funzionamento ottimale. L’Ufficio federale dell’energia (UFE), in stretta e tempestiva collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), è responsabile dell’elaborazione dell’autorizzazione.
Articolo 6
I gestori delle centrali elettriche di riserva rendono le centrali di riserva pronte all’impiego. Essi comunicano a Swissgrid la potenza disponibile, l’energia disponibile e altre informazioni necessarie per la commercializzazione, come il comportamento in fase di avvio e di arresto della produzione e il tempo massimo o minimo di funzionamento dell’impianto.
Swissgrid commercializza l’energia elettrica mediante aste sul mercato elettrico svizzero in base alle disponibilità notificate dai gestori delle centrali elettriche. Sono possibili sia le consuete forme d’asta (ad esempio le borse) sia le aste organizzate appositamente da Swissgrid (transazioni OTC). In entrambi i casi è il mercato a determinare il prezzo dell’energia supplementare disponibile. Swissgrid ha le competenze necessarie per gestire tali vendite. L’energia supplementare è destinata all’uso esclusivo in Svizzera. Tuttavia, il controllo completo di questo requisito non è possibile a causa della natura stessa del mercato dell’elettricità.
Swissgrid preleva l’energia elettrica commercializzata dai gestori delle centrali di riserva. Per quanto possibile, il processo di prelievo è analogo a un prelievo secondo l’articolo 18 OREI: dopo che i gestori delle centrali di riserva hanno notificato le loro disponibilità, la società nazionale di rete effettua il prelievo alla luce delle disponibilità e in considerazione di tutte le restrizioni tecniche e giuridiche.
Articolo 7
Per quanto riguarda l’indennizzo dei gestori delle centrali di riserva, si applica l’articolo 20 OREI.