Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/33: Ordinanza sull’esercizio delle centrali di riserva per la produzione di energia elettrica destinata al mercato in caso di grave penuria · 9 pagine
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Articolo 8
Gli impianti inclusi nella riserva ai sensi dell’OREI devono essere notificati entro una settimana dal gestore all’autorità cantonale preposta al controllo dell’inquinamento atmosferico. All’autorità cantonale deve esser presentato un rapporto sul periodo di esercizio della riserva complementare. Esso deve includere almeno le ore di esercizio o lo stato del contatore delle ore di esercizio, compresi i dati di lettura all’inizio e alla fine del periodo di esercizio come centrale di riserva. L’autorità cantonale preposta al controllo dell’inquinamento atmosferico può richiedere la documentazione delle emissioni, ad esempio sotto forma di dichiarazione di emissione, di misurazione attuale delle emissioni, di misurazione delle immissioni o di calcolo della dispersione.
Articolo 9
Swissgrid informa il settore Energia sulla quantità di energia elettrica prodotta e immessa nel mercato dalle centrali di riserva nonché sugli effetti sulla situazione di criticità.
Informa la ElCom sull’intervento compiuto, sull’energia elettrica prodotta, sui costi generati e sui profitti o sulle perdite realizzati.
Articolo 10
Se Swissgrid realizza un profitto o una perdita dalla vendita dell’energia supplementare, l’importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi della riserva di energia elettrica, analogamente a quanto avviene con la vendita di prestazioni di servizio relative al sistema. I costi della riserva di energia elettrica sono addebitati ai consumatori finali come voce separata del corrispettivo per l’utilizzazione della rete. In questo modo, gli eventuali profitti possono ridurre i costi della riserva di energia elettrica e andare a beneficio di tutti i consumatori finali.
Articolo 11
L’articolo disciplina il periodo di applicazione dell’ordinanza.
3. Ripercussioni
3.1. Ripercussioni per la Confederazione
Per la Confederazione l’ordinanza ha sostanzialmente le stesse ripercussioni della OREl sul piano finanziario e sull’effettivo del personale. La messa a disposizione e l’esercizio delle centrali di riserva non incidono sul bilancio della Confederazione. Tutti i costi – se non possono essere coperti dai proventi derivanti dall’energia elettrica prodotta – vengono aggiunti al corrispettivo per l’utilizzazione della rete secondo l’articolo 22 OREI e quindi sono pagati dai consumatori di energia elettrica. Per motivi legati all’IVA, tuttavia, le uscite e le entrate per le centrali elettriche di riserva devono essere elaborate attraverso il bilancio federale. Ciò richiede crediti a preventivo e voci