Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/33: Ordinanza sull’esercizio delle centrali di riserva per la produzione di energia elettrica destinata al mercato in caso di grave penuria · 9 pagine
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La riserva di energia idroelettrica della OREI rimarrà inalterata anche in caso di entrata in vigore della presente ordinanza e continuerà a essere disponibile come garanzia in caso di una mancata compensazione del mercato. Anche la riserva complementare di energia con gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione non viene utilizzata, perché in una situazione di penuria di energia elettrica i consumatori colpiti da un contingentamento immediato, da un contingentamento o da disinserimenti della rete devono poter disporre autonomamente dei propri gruppi elettrogeni di emergenza e utilizzarli come desiderano in base alle loro esigenze. Il mondo economico deve poter mantenere questo grado di libertà, che non deve essere compromesso da un impiego disposto dal Consiglio federale. Inoltre, a differenza delle altri parti della riserva complementare, le centrali di riserva non sono esplicitamente autorizzate a produrre per il mercato. Di conseguenza, l’esercizio delle centrali di riserva per scopi non definiti nella OREI può avvenire solo tramite la presente ordinanza del Consiglio federale, basata sulla LAP.
Articolo 2
Le centrali di riserva sono destinate a fornire energia supplementare al mercato per ridurre la gravità della penuria e quindi attenuare l’impatto per la popolazione e l’economia e non sono disponibili come riserva complementare secondo la OREI finché l’ordinanza proposta è in vigore. Tuttavia, l’impiego di tali centrali è consentito solo in caso di penuria di energia elettrica imminente o già sopraggiunta. I prezzi elevati non sono un’indicazione sufficiente di una penuria imminente.
Articolo 3
La temporanea non applicabilità di alcune disposizioni di ordinanze federali che sarebbero in conflitto con l’esercizio di centrali di riserva per il mercato dell’elettricità può essere prevista nell’ambito della facoltà del Consiglio federale di emanare ordinanze.
L’articolo 11 capoverso 1 OREI deve essere dichiarato inapplicabile in vista dell’esercizio delle centrali di riserva secondo la presente ordinanza, dato che esse produrranno energia elettrica per il mercato. Anche l’articolo 11 capoverso 2bisOREI deve essere dichiarato inapplicabile, in quanto l’utilizzo per scopi operativi propri non è più possibile se le centrali di riserva vengono utilizzate in applicazione della presente ordinanza. La misura fondata sulla LAP prevale sulla OREI (cfr. anche l’art. 11 cpv. 2ter OREI). Inoltre, l’articolo 18 OREI viene sospeso. La procedura di prelievo non viene eseguita in conformità con l’articolo 18 OREI. In caso di entrata in vigore della presente ordinanza si prevede in linea di massima la messa in esercizio di tutte le centrali di riserva disponibili, purché la loro energia elettrica abbia potuto essere commercializzata. Per garantire che l’esercizio avvenga con le minori emissioni foniche e inquinanti possibili e con un basso impatto sul clima, si applica per analogia e per quanto possibile la più recente istruzione dell’ElCom sull’ordine di prelievo dalle centrali elettriche della riserva invernale. Ad esempio, le centrali di riserva che possono essere alimentate a gas o olio combustibile devono essere alimentate a gas in prima priorità e a olio in seconda priorità.