Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/40: Revisione totale dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per le loro spese sostenute nell’ambito della riscossione della tassa sul traffico pesante · 9 pagine

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3.2 Attuazione

La modalità della compensazione è irrilevante, mentre sono determinanti i costi che devono essere coperti. La soluzione proposta si è dimostrata valida in passato ed è di semplice attuazione. Visto che con l’introduzione del sistema TTPCP III il numero di compiti che le autorità d’esecuzione cantonali devono svolgere viene ridotto, il compenso deve essere ricalcolato. Non si presentano pertanto problemi legati all’attuazione.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’ingresso fa riferimento all’articolo 98 capoverso 1 OTTP, il quale prevede il versamento di un compenso alle autorità d’esecuzione per l’onere legato all’esecuzione della LTTP e dell’OTTP e incarica il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di disciplinare i dettagli.

Titolo

Il titolo dell’ordinanza è modificato. La formulazione «per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante» è troppo ampia. Il nuovo titolo è: ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante. In questo modo viene specificato che il compenso è versato per l’onere in relazione con la riscossione della tassa.

Art. 1 Forma del compenso

L’articolo 1 ha subito un adeguamento formale e stabilisce che le autorità d’esecuzione cantonali ricevono un compenso annuo, sotto forma di un importo forfettario, per il loro onere il relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante. Vi hanno diritto gli uffici cantonali della circolazione e l’Ufficio della circolazione del Principato del Liechtenstein, i quali sono competenti principalmente della corretta classificazione dei veicoli (veicoli assoggettati alla tassa o veicoli esentati), della riscossione della tassa forfettaria nonché della revoca della licenza di circolazione e del ritiro delle targhe di controllo in caso di mancato pagamento della tassa da parte della persona assoggettata. Non danno diritto al compenso la corretta registrazione dei dati del veicolo e del detentore nonché la loro trasmissione al Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC). Questi compiti sono in ogni caso di competenza degli uffici della circolazione.

Art. 2 Base di calcolo

L’articolo 2 capoverso 1 disciplina la base di calcolo per determinare l’ammontare del compenso. Il diritto al compenso è adeguato ai compiti effettivi. Contrariamente all’ordinanza vigente, tale diritto non dipende più solo dai veicoli gestiti in relazione con la TTPCP, bensì da tutti i veicoli a motore e i rimorchi con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t immatricolati nel Cantone. Vi rientrano pertanto anche i veicoli esentati dalla tassa (p. es. veicoli agricoli) o i veicoli di lavoro non assoggettati alla tassa. L’estensione a tali veicoli è giustificata, dato che anche questi devono essere distinti dai veicoli assoggettati alla tassa e la loro classificazione deve essere effettuata in modo affidabile. Il fatto che più veicoli diano ora diritto al compenso non comporta però un aumento del compenso totale: questo si basa innanzitutto sui costi complessivi calcolati. Con l’ampliamento del diritto al compenso, il compenso per veicolo è più basso (cfr. art. 3 cpv. 1). Determinante per il calcolo del numero di veicoli che danno diritto al compenso è il numero di veicoli registrati nel SIAC il 30 settembre. Si tratta di una