Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/40: Revisione totale dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per le loro spese sostenute nell’ambito della riscossione della tassa sul traffico pesante · 9 pagine

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è ripartita in modo lineare su tutti i Cantoni e sul Liechtenstein, ma dipende dal genere di veicoli e da come i veicoli che danno diritto al compenso sono distribuiti nei Cantoni e nel Principato. La seguente tabella, basata sui dati del 1° febbraio 2024, illustra in percentuale la differenza del compenso per i Cantoni (compreso il Principato del Liechtenstein) rispetto ad oggi (100 %).

Tabella dell’asa del 1° febbraio 2024 relativa al confronto dei compensi ai Cantoni.

Visto che vengono a cadere alcuni compiti degli uffici della circolazione, si riduce anche il loro lavoro. In quale misura l’onere diminuisce per ogni singolo Cantone dipende dalla rispettiva organizzazione e non può essere valutato in questa sede.

Dato che il progetto, considerato isolatamente, comporta una riduzione del compenso agli uffici della circolazione e di conseguenza un aumento delle entrate a destinazione vincolata (proventi netti), ne consegue che aumentano anche le parti provenienti da tali entrate e assegnate al Principato del Liechtenstein (art. 6 del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein) e ai Cantoni (art. 19 cpv. 1 LTTP).

Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LTTP, un terzo dei proventi netti a destinazione vincolata destinati alla Svizzera è assegnato ai Cantoni (2023: fr. 503,6 mio). Considerato isolatamente, con il presente progetto questo terzo aumenta annualmente di circa 1,6 milioni di franchi. Il Principato del Liechtenstein non beneficia del terzo destinato ai Cantoni.

6 Aspetti giuridici

6.1 Basi giuridiche

L’ordinanza si fonda sull’articolo 98 capoverso 1 OTTP.

6.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

L’ordinanza non ha alcun rapporto diretto con il diritto europeo. La TTPCP è coperta dall’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72).

6.3 Forma dell’atto

Il progetto prevede una revisione totale a livello di ordinanza.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.