Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/40: Revisione totale dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per le loro spese sostenute nell’ambito della riscossione della tassa sul traffico pesante · 9 pagine
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data di riferimento consolidata, utilizzata anche dall’Ufficio federale delle strade e dall’Ufficio federale di statistica per le valutazioni relative al numero di veicoli.
L’UDSC è competente per il calcolo del compenso; esso comunica agli uffici cantonali della circolazione l’ammontare del compenso entro il 15 ottobre (cpv. 2).
Art. 3 Ammontare del compenso
Il gruppo di lavoro costituito dall’asa ha rilevato i costi degli uffici della circolazione per personale, informatica, locali e accantonamenti. In questo modo ha potuto calcolare i costi per un ufficio di riferimento di piccole, medie e grandi dimensioni e ridistribuirli sul numero di veicoli che danno diritto al compenso. Al fine di coprire i costi, proporzionalmente più elevati, degli uffici della circolazione di piccole dimensioni, per un determinato numero di veicoli è versato un compenso più elevato, così come avviene finora. L’asa propone quindi di versare 24 franchi per i primi 2000 veicoli immatricolati nel Cantone e 12 franchi per tutti gli altri veicoli. Il DFF, ovvero l’UDSC, ritiene che tale proposta sia chiara ed equilibrata ed è pertanto stata ripresa nel capoverso 1.
L’ordinanza prevede ora, quale novità, che il DFF verifichi periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l’ammontare del compenso e, se del caso, lo adegui (cpv. 2).
Art. 4 Computo del compenso
Rispetto all’ordinanza attuale, l’articolo 4 è snellito. Esso stabilisce che il compenso ai Cantoni è computato con gli introiti. Il vigente capoverso 2, secondo il quale il compenso definitivo è preso in considerazione nella chiusura annua dei conti, è soppresso. Ciò non comporta tuttavia alcuna modifica alla consolidata procedura di conteggio. Gli uffici della circolazione continuano a conteggiare la tassa forfettaria con l’UDSC a ritmo trimestrale. Se il compenso conteggiato in data 30 settembre supera l’importo della tassa forfettaria riscossa nel quarto trimestre, i Cantoni computano il probabile compenso già nel conteggio relativo al terzo trimestre. La differenza rispetto al compenso definitivo è presa in considerazione nel conteggio finale con l’UDSC. Questo modo di procedere non è più disciplinato nell’ordinanza del DFF bensì nelle istruzioni ai Cantoni. Il computo e la procedura di conteggio sono applicabili, per analogia, anche al Principato del Liechtenstein.
Nel conto della Confederazione gli introiti provenienti dalla tassa sul traffico pesante e i compensi versati ai Cantoni per il loro onere sono contabilizzati al lordo.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo
Vista la necessità di una revisione totale, l’ordinanza del DFF del 5 maggio 2000 concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante è abrogata con l’entrata in vigore dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante.
5 Ripercussioni
5.1 Osservazioni preliminari
Le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo di personale per la Confederazione e i Cantoni risultano dalla revisione già attuata della LTTP e sono desumibili dal messaggio concernente la modifica della legge sul traffico pesante e il credito d’impegno per il finanziamento di un nuovo sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (FF 2022 2323).