Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/42: Modifica della legge federale sull’imposta preventiva (Strumenti too big to fail) · 9 pagine
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Spiegazioni
1 Situazione iniziale
1.1 Situazione iniziale dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza
Le disposizioni too big to fail (TBTF1), introdotte nel 2012 nella legge dell’8 novem- bre 19342 sulle banche (LBCR), hanno lo scopo di evitare che in caso di crisi le ban- che di rilevanza sistemica, assoggettate alla sorveglianza dell’Autorità federale di vi- gilanza sui mercati finanziari (FINMA), debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti. Per banche di rilevanza sistemica s’intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (art. 7 cpv. 1 LBCR). Attualmente sono considerate banche di rilevanza sistemica UBS Group SA, la Banca Cantonale di Zurigo, il gruppo Raiffeisen e PostFinance. Per ridurre le pro- babilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione (esigenze secondo il diritto in materia di vigilanza) sono previste quattro misure: aumento dei fondi propri, miglioramento della liquidità, pianificazione della stabilizzazione e del risanamento e disposizioni particolari sulla liquidità. Le prescrizioni relative alle prime due esigenze secondo il diritto in materia di vigilanza riguardano, in misura minore, anche le banche senza rilevanza sistemica.
Sulla base di un gran numero di analisi approfondite interne ed esterne condotte dalle autorità, il Consiglio federale conclude nel suo rapporto del 10 aprile 20243 sulla sta- bilità delle banche che molte delle misure introdotte a livello nazionale e internazio- nale per rafforzare la stabilità finanziaria si sono dimostrate valide. Ritiene che anche gli attuali obiettivi del dispositivo TBTF, ovvero ridurre i rischi per il sistema finan- ziario svizzero, garantire le funzioni economicamente importanti delle banche di rile- vanza sistemica ed evitare l’erogazione di aiuti statali, continuino a essere opportuni e appropriati. Tuttavia, dalle analisi emerge anche una chiara necessità di intervenire per sviluppare ulteriormente e rafforzare l’attuale normativa. Non sarebbe quindi in- dicato scostarsi in modo sostanziale dall’attuale dispositivo TBTF.
Le banche possono soddisfare le esigenze in materia di fondi propri conformemente alla legislazione sulla vigilanza aumentando il capitale proprio, ad esempio attraverso l’emissione di azioni. Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare circa il 70 per cento delle esigenze in materia di fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca attraverso tale capitale proprio. Per quanto riguarda il restante 30 per cento e le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assor- bire le perdite, il regime TBTF prevede quattro strumenti:
1Cfr. anche il glossario contenuto nel messaggio del 28 ottobre 2020 concernente la modifica
della legge federale sull’imposta preventiva (Strumenti «too big to fail»).
2 RS 952.0
3 FF 2024 1023