Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/42: Modifica della legge federale sull’imposta preventiva (Strumenti too big to fail) · 9 pagine
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applicabile dal 1° gennaio 2017 (art. 6 cpv. 1 lett. l e m LTB). Queste ecce- zioni sono necessarie affinché le banche nazionali possano emettere stru- menti TBTF dalla Svizzera senza alcun svantaggio competitivo. Nel quadro della revisione della LBCR con effetto dal 1° gennaio 2023, nella LTB sono stati principalmente aggiornati i rimandi alla LBCR ed è stata uniformata la rispettiva formulazione. Ciò ha permesso di abrogare l’articolo 6 capo- verso 1 lettera m LTB10.
– Infine, è stata introdotta con effetto dal 1° gennaio 201911 una disposizione relativa all’imposta sull’utile sia nella legge federale del 14 dicem- bre 199012 sull’imposta federale diretta (LIFD; art. 70 cpv. 6) che nella legge federale del 14 dicembre 199013 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; art. 28 cpv. 1quater). Per evitare che l’emissione di strumenti TBTF abbia ripercussioni sull’imposizione dei ri- cavi da partecipazioni, il calcolo della deduzione per partecipazioni della società madre di banche di rilevanza sistemica viene adeguato in modo mi- rato. Anche in caso di emissione di strumenti TBTF o di trasferimento di fondi, l’onere dell’imposta sull’utile sui ricavi da partecipazioni rimane identico a quello risultante prima dell’emissione degli strumenti. Con effetto dal 1° gennaio 2023 l’elenco delle eccezioni di cui all’articolo 70 capo- verso 6 LIFD e all’articolo 28 capoverso 1quaterLAID è stato esteso con l’in- troduzione di strumenti di capitale di terzi secondo l’articolo 30b capo- verso 6 LBCR14.
La revisione dell’imposta preventiva, della tassa di bollo e dell’imposta sull’utile ga- rantisce alle banche la possibilità di emettere dalla Svizzera strumenti TBTF a condi- zioni competitive. Per questi strumenti, che fino a un’eventuale conversione rappre- sentano in genere delle obbligazioni e quindi capitale di terzi, vi è un forte interesse economico e prudenziale affinché l’emissione avvenga dalla Svizzera e secondo il diritto svizzero, perché questo è di importanza fondamentale per la certezza giuridica di un’obbligazione soggetta a bail-in e quindi per la probabilità di successo dell’even- tuale risanamento di una banca di rilevanza sistemica.
1.3 Necessità di agire e obiettivi
Le vigenti eccezioni nell’ambito dell’imposta preventiva per gli interessi derivanti da strumenti TBTF non si applicano agli strumenti TBTF emessi a partire dal 1° gen- naio 2027. Gli interessi corrisposti per gli strumenti TBTF emessi dopo tale data ver- rebbero quindi assoggettati all’imposta preventiva e ciò renderebbe più difficile col- locare questi strumenti (n. 1.2). È quindi opportuno prorogare la validità
10 RU 2022 732
11 RU 2019 1207
12 RS 642.11
13 RS 642.14
14 RU 2022 732