Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/42: Modifica della legge federale sull’imposta preventiva (Strumenti too big to fail) · 9 pagine

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2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

Il Consiglio federale prevede che il progetto di legge concernente la stabilità delle banche entrerà in vigore nel corso della prossima legislatura 2027–2031. Al fine di evitare che tra il 1° gennaio 2027 e l’entrata in vigore del progetto si crei un vuoto legislativo durante il quale gli interessi derivanti dagli strumenti TBTF emessi in tale periodo sarebbero assoggettati all’imposta preventiva, la normativa proposta prevede una proroga delle eccezioni fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge con- cernenti l’attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche, ma non oltre il 31 dicembre 2031. Il contenuto delle disposi- zioni derogatorie rimane invariato.

Nell’avamprogetto concernente la proroga delle eccezioni previste nella LIP si ri- manda alle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle ban- che. Al momento non è chiaro come si chiamerà esattamente il progetto di legge ri- guardante le misure definite in tale rapporto. In assenza del titolo di legge definitivo, l’attuale formulazione nel progetto di legge concernente la proroga delle eccezioni previste nella LIP è provvisoria. Tale formulazione verrà adeguata in occasione dell’elaborazione del messaggio.

2.2 Attuazione

La proroga delle eccezioni non determina la necessità di un’ulteriore concretizzazione (diritto vigente).

L’obiettivo del Consiglio federale è che la presente normativa entri in vigore con ef- fetto dal 1° gennaio 2027. In questo modo è garantita una proroga senza interruzioni. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 5 cpv. 1 lett. g e i n. 2

L’articolo 5 capoverso 1 lettere g e i disciplina le eccezioni previste nell’ambito dell’imposta preventiva per gli interessi derivanti da strumenti TBTF. La modifica riguarda unicamente la scadenza di cui alle lettere g e i numero 2. A livello materiali le eccezioni rimangono invariate. Di conseguenza, i suddetti strumenti TBTF conti- nueranno a essere sottoposti all’approvazione della FINMA.