Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/42: Modifica della legge federale sull’imposta preventiva (Strumenti too big to fail) · 9 pagine
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lett. d OFoP), le banche di rilevanza sistemica devono emettere gli strumenti TBTF da una società madre del gruppo o da una società del gruppo costituita esclusivamente a tale scopo con sede in Svizzera. Considerato il fabbisogno di risorse rispetto alle dimensioni della piazza finanziaria locale, non è assolutamente possibile collocare tutte le risorse presso investitori nazionali.
1.2 Situazione iniziale dal punto di vista del diritto fiscale
Il diritto fiscale contiene diverse disposizioni sugli strumenti TBTF.
– Nell’ambito di una revisione della legge federale del 13 ottobre 19654 sull’imposta preventiva (LIP), entrata in vigore il 1° gennaio 20135, sono state introdotte per una durata di quattro anni eccezioni concernenti l’impo- sta preventiva per gli interessi derivanti dai CoCos e dalle obbligazioni «write-off» (art. 5 cpv. 1 lett. g LIP). Con effetto dal 1° gennaio 20176 que- ste eccezioni sono state prorogate sino alla fine del 2021 ed è stata aggiunta un’eccezione per le obbligazioni soggette a bail-in, anch’essa con la mede- sima scadenza (art. 5 cpv. 1 lett. i LIP). Un’ulteriore proroga fino al 31 di- cembre 20267 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 20238 l’eccezione temporanea è stata estesa anche agli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 30b capoverso 6 LBCR. Le eccezioni si ap- plicano a tutti gli strumenti emessi entro la fine del 2026. Fino a un’even- tuale conversione, questi strumenti TBTF costituiscono in genere delle ob- bligazioni, i cui interessi sarebbero soggetti all’imposta preventiva. Nell’interesse della stabilità finanziaria, era assolutamente necessario che questi strumenti venissero emessi in Svizzera e fossero assoggettati al diritto svizzero, affinché le banche potessero emettere strumenti TBTF dalla Sviz- zera a condizioni competitive. Se gli strumenti TBTF fossero assoggettai all’imposta preventiva, per le banche sarebbe molto più difficile e costoso raccogliere fondi. Infatti, molti investitori internazionali non accettano la ritenuta dell’imposta preventiva e, pur potendo far valere il rimborso di tale imposta in virtù di una convenzione per evitare la doppia imposizione, pre- feriscono altri prodotti se l’importo dell’imposta preventiva non è compen- sato da tassi d’interesse più elevati.
– Parallelamente alle eccezioni introdotte nella LIP, l’esenzione dalla tassa d’emissione prevista nella legge federale del 27 giugno 19739 sulle tasse di bollo (LTB) per i CoCos convertiti in capitale proprio in caso di crisi è stata integrata con un’eccezione analoga per le obbligazioni soggette a bail-il,
4 RS 642.21
5RU 2012 5981
6RU 2016 3451
7RU 2021 719
8RU 2022 732