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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA

Considerato che la Confederazione svizzera («Svizzera») e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») (di seguito individualmente «Parte» e collettivamente «Parti») hanno concluso l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA, firmato a Berna il 14 febbraio 2013, integrato dallo scambio di note del 21 e 27 marzo 2013 e modificato dallo scambio di note del 6 e

13 settembre 2013, corretto dagli scambi di note del 10 giugno 2013, 21 maggio 2014,

25 settembre 2014 e 7 gennaio 2015, nonché aggiornato dall’accordo tra le autorità

competenti svizzere e statunitensi concernente l’aggiornamento dell’allegato II dell’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA, firmato a Berna il 19 e a Washington il

29 febbraio 2016(congiuntamente «Accordo del 2013»), e preso atto del Memorandum d’intesa firmato a Washington il 7 giugno 2013, della lettera inviata dagli Stati Uniti alla Svizzera ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo del 2013 datata 27 marzo 2015 e del

Memorandum d’intesa firmato a Berna il 28 luglio 2015, integrato dallo scambio di note del 20 aprile e 9 giugno 2016;

considerato che l’articolo 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Washington il 2 ottobre 1996, con un Protocollo firmato nella medesima data, modificata dal Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Washington il 2 ottobre 1996, firmato a Washington il 23 settembre 2009 (congiuntamente «Convenzione») autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, incluso su base

automatica;

considerato che gli Stati Uniti hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), che introducono un regime di notifica per gli istituti finanziari in relazione a determinati conti;

considerato che la Svizzera, auspicando di contribuire a porre una base solida per migliorare la cooperazione con gli Stati Uniti in materia fiscale, sostiene l’applicazione della normativa FATCA;

considerato che la normativa FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui che gli istituti finanziari svizzeri potrebbero non essere in grado di conformarsi a determinati aspetti della normativa FATCA a causa di ostacoli giuridici interni;

considerato che gli Stati Uniti raccolgono informazioni relative a determinati conti gestiti da istituti finanziari statunitensi detenuti da residenti in Svizzera e sono impegnati a scambiare tali informazioni con la Svizzera e a perseguire livelli di scambio equivalenti, a condizione che sussistano adeguate salvaguardie e infrastrutture per una relazione di scambio efficace;

considerato che un approccio intergovernativo per l’applicazione della normativa FATCA