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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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n) L’espressione «istituto finanziario notificante» designa, a seconda del

contesto, un istituto finanziario svizzero notificante o un istituto finanziario statunitense notificante.

o) L’espressione «istituto finanziario svizzero notificante» designa qualsiasi

istituto finanziario svizzero diverso da un istituto finanziario svizzero non notificante.

p) L’espressione «istituto finanziario statunitense notificante» designa

(i) qualsiasi istituto finanziario residente negli Stati Uniti, con l’esclusione di qualsiasi succursale di tale istituto finanziario situata al di fuori degli Stati Uniti, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente negli Stati Uniti, se tale succursale è situata negli Stati Uniti, a condizione che l’istituto finanziario o la succursale abbia controllo, ricezione o custodia dei redditi in relazione ai quali è previsto lo scambio di informazioni secondo l’articolo 2 paragrafo 2 lettera b del presente Accordo.

q) L’espressione «istituto finanziario svizzero non notificante» designa

qualsiasi istituto finanziario svizzero, o altra entità residente in Svizzera,

descritto nell’allegato II come istituto finanziario svizzero non notificante oppure che è considerato come istituto finanziario estero (Foreign Financial Institute, FFI) ritenuto adempiente o beneficiario effettivo esonerato secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.

r) L’espressione «istituto finanziario non partecipante» designa un istituto

finanziario estero considerato come «non partecipante» secondo la definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma non comprende un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che non può essere considerato «istituto finanziario non partecipante» ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 lettera b del presente Accordo o delle corrispondenti disposizioni in un accordo tra gli Stati Uniti e una giurisdizione partner.

s) L’espressione «conto finanziario» designa un conto gestito da un istituto

finanziario e include:

(1) nel caso di un’entità che è un istituto finanziario soltanto perché è una società d’investimento, qualsiasi partecipazione al capitale di rischio o al capitale di debito (diversa da partecipazioni che sono regolarmente negoziate su un mercato regolamentato di valori mobiliari) dell’istituto finanziario,

(2) nel caso di un istituto finanziario non descritto nel paragrafo 1 lettera s numero 1 del presente articolo, qualsiasi partecipazione al capitale di rischio o al capitale di debito dell’istituto finanziario (diversa da partecipazioni che sono regolarmente negoziate su un mercato

regolamentato di valori mobiliari), se (i) il valore della partecipazione al capitale di rischio o al capitale di debito è determinato, direttamente o indirettamente, prevalentemente in riferimento a valori patrimoniali che danno luogo a pagamenti di fonte statunitense soggetti a