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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 7 pagine
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Ordinanza sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America secondo il modello 1 (Ordinanza FATCA M1)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del ...1 sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America secondo il modello 1 (legge FATCA M1),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Istituti finanziari residenti in Svizzera
Sono considerati istituti finanziari residenti in Svizzera secondo l’articolo 3 della legge FATCA M1:
a. gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera che vantano un’appartenenza economica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b o l’articolo 51 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta;
b. gli istituti finanziari esentati da imposta che sono stati costituiti secondo il diritto svizzero.
Art. 2 Trust regolamentati negli Stati Uniti
I trust regolamentati negli Stati Uniti come veicoli di investimento collettivo non sono considerati residenti in Svizzera, indipendentemente dalla residenza dei fiduciari del trust (trustee).
RS ...
1RS ...
2 RS 642.11
2025–...