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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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consentirebbe di affrontare gli ostacoli giuridici e ridurrebbe gli oneri per gli istituti finanziari svizzeri;
considerato che le Parti desiderano concludere un nuovo accordo per migliorare
l’adempimento fiscale internazionale in relazione ai periodi di rendiconto rilevanti, che consenta l’applicazione della normativa FATCA sulla base della notifica interna e dello scambio automatico reciproco conformemente alla Convenzione, e subordinatamente alla confidenzialità e alle altre protezioni in essa previste, incluse le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate secondo la Convenzione;
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo e dei suoi allegati («Accordo»), i seguenti termini hanno il significato qui sotto enunciato:
a) L’espressione «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America e comprende gli Stati federati e il Distretto di Columbia, ma non i territori statunitensi. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, tutti i riferimenti a uno «Stato
federato» degli Stati Uniti includono il Distretto di Columbia.
b) L’espressione «territorio statunitense» designa le Samoa Americane, il Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali, Guam, il Commonwealth di Porto Rico e le Isole Vergini americane.
c) L’espressione «IRS» designa l’Internal Revenue Service, l’autorità fiscale statunitense.
d) L’espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera.
e) L’espressione «giurisdizione partner» designa una giurisdizione che ha concluso un accordo vigente con gli Stati Uniti per agevolare l’applicazione della normativa FATCA. L’IRS pubblica una lista che identifica tutte le giurisdizioni partner.
f) L’espressione «autorità competente» designa:
(1) con riferimento agli Stati Uniti, il Segretario di Stato per il Tesoro oppure il suo delegato, e
(2) con riferimento alla Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.
g) L’espressione «istituto finanziario» designa un ente di custodia, un ente di deposito, una società d’investimento o una società d’assicurazione specifica.
h) L’espressione «ente di custodia» designa qualsiasi entità che come parte