Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

essenziale della propria attività economica detiene valori patrimoniali

finanziari per conto di terzi. Un’entità detiene valori patrimoniali finanziari per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attribuibili alla detenzione di valori patrimoniali finanziari e ai servizi finanziari connessi sono pari o superiori al 20 per cento dei proventi lordi dell’entità nel più breve dei seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l’ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall’anno civile) che precede l’anno in cui viene effettuata la

determinazione, oppure (ii) il periodo di esistenza dell’entità.

i) L’espressione «ente di deposito» designa qualsiasi entità che riceve depositi

nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica analoga.

j) L’espressione «società d’investimento» designa qualsiasi entità la cui attività

economica consiste in una o più delle seguenti mansioni o operazioni per conto o a nome di terzi (oppure che è gestita da un’entità che svolge tali attività):

(1) compravendita di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati ecc.), valuta estera, contratti sui tassi di cambio, sui tassi d’interesse e sugli indici, titoli trasferibili o

compravendita di futures su materie prime,

(2) gestione individuale e collettiva di portafogli, oppure

(3) altra modalità d’investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi.

Il presente paragrafo 1 lettera j va interpretato in maniera coerente con la terminologia simile impiegata nella definizione di «istituto finanziario» nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

k) L’espressione «società d’assicurazione specifica» include qualsiasi società

d’assicurazione (o la società di holding di una società d’assicurazione) che rilascia contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

l) L’espressione «istituto finanziario svizzero» designa (i) qualsiasi istituto

finanziario residente in Svizzera, con l’esclusione di qualsiasi succursale di tale istituto finanziario situata al di fuori della Svizzera, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se tale

succursale è situata in Svizzera.

m) L’espressione «istituto finanziario di una giurisdizione partner» designa

(i) qualsiasi istituto finanziario costituito in una giurisdizione partner, con l’esclusione di qualsiasi succursale di tale istituto finanziario situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non situato in una giurisdizione partner, se tale succursale è situata nella giurisdizione partner.