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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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imposizione alla fonte e (ii) la categoria delle partecipazioni è stata costituita allo scopo di evitare la notifica ai sensi del presente Accordo, e

(3) qualsiasi contratto assicurativo con valore di riscatto e qualsiasi

contratto assicurativo di rendita emesso o gestito da un istituto

finanziario, diverso da una rendita vitalizia immediata non collegata a investimenti e non trasferibile che è rilasciata a favore di una persona fisica e che monetizza una prestazione di previdenza o un’indennità di invalidità in un conto che è escluso dalla definizione di conto

finanziario di cui all’allegato II.

In deroga a quanto precede, l’espressione «conto finanziario» non include conti, prodotti o accordi esclusi dalla definizione di conto finanziario di cui all’allegato II. Ai fini del presente Accordo, le partecipazioni sono

«regolarmente negoziate» quando si registra un volume significativo di negoziazioni su base continuativa, mentre per «mercato regolamentato di valori mobiliari» si intende una borsa valori ufficialmente riconosciuta e supervisionata da un’autorità governativa della giurisdizione in cui il mercato è situato e che ha un valore annuale significativo di titoli negoziati. Ai fini del presente paragrafo 1 lettera s, una partecipazione in un istituto finanziario non è «regolarmente negoziata» ed è considerata un conto finanziario se il titolare della partecipazione (diverso da un istituto finanziario che agisce come intermediario) è registrato nei libri contabili di tale istituto finanziario. La frase precedente non si applica alle partecipazioni registrate inizialmente nei libri contabili di tale istituto finanziario prima del 1° luglio 2014.

t) L’espressione «conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito,

certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un istituto finanziario nel corso di una normale attività bancaria o simile. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da una società d’assicurazione sulla base di un contratto di

investimento garantito o di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

u) L’espressione «conto di custodia» designa un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto assicurativo di rendita) a beneficio di un’altra persona che detiene un qualsiasi strumento o contratto finanziario a fini di investimento (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

un’azione o un titolo di una società di capitali, un pagherò, un’obbligazione o altri titoli di credito, un’operazione su valuta o su materie prime, un credit default swap, uno swap basato su un indice non finanziario, un notional principal contract, un contratto di assicurazione o un contratto assicurativo di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato).

v) L’espressione «partecipazione al capitale di rischio» designa, nel caso di una società di persone che è un istituto finanziario, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che è un