Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Alla fine l’impresa è riuscita perché protagonisti importanti hanno deciso di ridimensionare le loro richieste e sono scesi a compromessi. Per esempio, sono stati concordati termini transitori per l’introduzione di procedure di frontiera, una capacità procedurale massima per queste procedure e un numero minimo annuo di ricollocazioni di richiedenti l’asilo (le cosiddette «relocation»). Per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà, il compromesso consiste nel fatto che, seppur obbligatorio per tutti gli Stati UE, può tradursi in modo flessibile in forme diverse (p. es. presa in carico di richiedenti l’asilo oppure erogazione di contributi finanziari). Questi e altri compromessi si riflettono anche nella formulazione aperta di alcuni testi normativi. In questo modo è stato possibile ottenere le maggioranze necessarie per l’accordo politico. Tuttavia, questo approccio ha anche fatto emergere una serie di questioni, tuttora irrisolte, riguardanti l’attuazione della riforma. Anche per questo motivo è attualmente difficile stimare gli effetti concreti del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, che dovrebbe essere applicabile a partire dalla metà del 2026.
1.3 Contenuto del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE
Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE si compone di dieci atti giuridici interconnessi (si veda il punto 1.1), di cui cinque rientrano nel campo d’applicazione dell’associazione a Schengen/Dublino e pertanto devono essere recepiti in linea di principio dalla Svizzera. La Svizzera non è tenuta a recepire le due novità fondamentali, non essendo rilevanti ai fini Dublino o Schengen: la procedura d’asilo alla frontiera, sancita nel regolamento sulla procedura d’asilo, e il meccanismo di solidarietà, disciplinato dal regolamento AMMR.
1.3.1 Regolamento AMMR
Il regolamento AMMR è vincolante per la Svizzera solo in alcune parti, precisamente quelle che sostituiscono il regolamento Dublino III11 attualmente in vigore. Il meccanismo di solidarietà, invece, non è obbligatorio per gli Stati associati a Dublino, che possono parteciparvi su base volontaria.
Il regolamento AMMR disciplina le competenze per lo svolgimento delle procedure d’asilo e la solidarietà reciproca in materia di migrazione (v. punto 2). Uno degli obiettivi principali del regolamento UE consiste nel ridurre gli incentivi alla migrazione secondaria all’interno dell’Europa prorogando determinati termini per il trasferimento delle competenze.
11 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione); GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.