Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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1.3.4 Regolamento Eurodac

A esclusione di relocation e protezione temporanea, il regolamento Eurodac riveduto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino e pertanto è vincolante per la Svizzera. Gli accessi all’Eurodac da parte delle autorità di contrasto poggiano sul Protocollo del 27 giugno 201912 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (Protocollo Eurodac) e pertanto sono anch’essi vincolanti per la Svizzera. Questo regolamento disciplina le modalità di registrazione dei dati personali e procedurali, tra l’altro nell’ambito della procedura d’asilo, nel sistema d’informazione Eurodac. Il nuovo regolamento permette di semplificare – come già avviene oggi – la determinazione dello Stato Dublino competente. Il regolamento Eurodac riveduto abbassa da 14 a 6 anni l’età minima per la registrazione e prevede il rilevamento di numerosi dati aggiuntivi (fra cui foto, nome, età, nazionalità, dati dei trasferimenti Dublino, rimpatri). Sono inoltre introdotte ulteriori categorie per le persone registrate, in base al tipo di arrivo (p. es. soggiorno irregolare, ricerca e soccorso, statuto di protezione provvisoria). Ora tutte le categorie di registrazione possono essere confrontate tra loro. Infine, questo regolamento UE crea la base affinché, grazie alla futura interoperabilità, tramite la banca dati Eurodac sia possibile effettuare confronti diretti con altri sistemi informatici dell’UE.

1.3.5 Regolamento sugli accertamenti

Costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, questo regolamento è rilevante per la Svizzera. Esso prevede una procedura alle frontiere esterne Schengen volta ad accertare l’identità delle persone entrate irregolarmente e ad attribuire queste persone alla procedura corretta (rimpatrio, procedura d’asilo o presa in carico da parte di un altro Stato Schengen in base al meccanismo di solidarietà). La procedura di accertamento comprende l’identificazione e la registrazione delle persone in arrivo, un confronto con le banche dati pertinenti (controllo di sicurezza) e una verifica dello stato di salute. Le norme per un’eventuale successiva procedura d’asilo alle frontiere esterne UE sono stabilite nel regolamento sulla procedura d’asilo. Queste procedure d’asilo non sono applicabili in Svizzera.

1.3.6 Regolamento sulla procedura d’asilo

Questo regolamento non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino e pertanto non è vincolante per la Svizzera. Esso sostituisce la direttiva sulla procedura d’asilo e aggiorna norme fondamentali e standard minimi per lo svolgimento delle procedure d’asilo negli Stati membri dell’UE, che uniformano le procedure nazionali d’asilo e introducono procedure celeri d’asilo alle frontiere esterne UE. La durata massima

12 RS 0.142.392.682