Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Allo stesso tempo, il regolamento AMMR crea un equilibrio tra solidarietà e responsabilità attraverso un meccanismo obbligatorio di solidarietà per gli Stati UE nei confronti di uno Stato membro soggetto a una particolare pressione migratoria. A quest’ultimo gli Stati UE sono tenuti a partecipare, seppur con modalità flessibili che possono consistere in contributi finanziari, ricollocazione di persone (la cosiddetta «relocation») o prestazioni alternative basate su accordi tra gli Stati (p. es. distacco di specialisti). Verrà fissato un minimo di 30 000 posti per le ricollocazioni (cfr. punto 2.3.4).
1.3.2 Regolamento di crisi
Anche questo regolamento è vincolante per la Svizzera solo in parte. In caso di pressione migratoria straordinaria o di forza maggiore, per esempio una pandemia o una strumentalizzazione di migranti, esso prevede diverse possibilità di deroga alle norme del regolamento AMMR, del regolamento sulla procedura d’asilo e della direttiva sull’accoglienza (questi ultimi due non sono tuttavia atti giuridici rilevanti ai fini Schengen/Dublino). In tal modo in queste situazioni si possono svolgere procedure alla frontiera per tutti i richiedenti l’asilo. Inoltre, è possibile derogare alle norme sulla competenza per il trattamento delle domande d’asilo o prorogare determinati termini (p. es. il termine per la presentazione di una domanda di presa in carico o per il trasferimento). L’obiettivo consiste nell’alleggerire gli Stati che si trovano in una situazione di crisi di questo tipo. In questo contesto è anche possibile che, in caso di crisi, uno Stato proceda temporaneamente in ritardo alla registrazione delle domande d’asilo o assegni temporaneamente la priorità al trattamento di determinate domande d’asilo, dando così la precedenza alle persone vulnerabili.
Solamente le disposizioni che derogano alle norme del regolamento AMMR sulla competenza per lo svolgimento di procedure d’asilo e di allontanamento costituiscono un ulteriore sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac e sono quindi rilevanti per la Svizzera (consid. 67; art. 12 e 13 del regolamento di crisi e art. 1–6, nella misura in cui riguardano gli art. 12 e 13). Si tratta nello specifico della proroga dei termini per la richiesta di presa o ripresa in carico e dei trasferimenti. Inoltre, dopo un anno, la competenza per lo svolgimento delle procedure d’asilo passa al secondo Stato.
1.3.3 Regolamento sul rimpatrio alla frontiera
Pur trattandosi di uno sviluppo dell’acquis di Schengen vincolante per la Svizzera, quest’ultima non è tenuta ad applicare, e quindi nemmeno ad attuare, la procedura d’allontanamento ivi prevista, richiesta soltanto nel caso in cui gli Stati associati, in base al diritto nazionale, prevedano una procedura d’asilo alle frontiere esterne Schengen equivalente a quella prevista dal regolamento sulla procedura d’asilo. Non è questo il caso della Svizzera (si vedano in dettagli al punto 3.4).