Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
In quanto Stato associato a Schengen e Dublino, la Svizzera ha partecipato attivamente e costruttivamente alle discussioni sul Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE nell’ambito dei propri diritti di partecipazione. Ha pertanto sostenuto l’orientamento del Patto, ma si è sempre espressa a favore di una riforma globale, solidale e conforme ai diritti fondamentali del sistema europeo di migrazione e asilo. Data la sua posizione geografica al cuore dell’Europa, la Svizzera beneficia del sistema Dublino: infatti trasferisce ad altri Stati Dublino molte più persone di quante ne debba accogliere direttamente.
Il nuovo meccanismo di solidarietà non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino e la Svizzera può decidere liberamente se parteciparvi. Nell’ambito delle relative discussioni, la Svizzera ha ribadito di aver partecipato alle precedenti misure di solidarietà dell’UE. Nel 2015 e 2016, nell’ambito del programma di ricollocazione, ha accolto 1500 richiedenti l’asilo che soggiornavano in Italia e Grecia. Nel 2022 ha inoltre partecipato su base volontaria al meccanismo di solidarietà temporaneo, finanziando progetti per rafforzare la gestione della migrazione in Italia e Grecia per un totale di 1,2 milioni di franchi.
Il Consiglio federale è favorevole a una riforma globale della politica migratoria europea. Gli scopi principali della riforma sono anche nell’interesse della Svizzera: ridurre la migrazione irregolare verso l’Europa e la migrazione secondaria al suo interno, rafforzare la cooperazione europea e, contestualmente a tale obiettivo, creare un meccanismo di solidarietà per bilanciare la pressione migratoria sugli Stati.
2 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento AMMR e il regolamento di crisi
2.1 Situazione iniziale
2.1.1 Necessità di agire e obiettivi
La cooperazione nel quadro di Dublino si fonda sul principio che ogni domanda d’asilo presentata nello spazio Dublino viene effettivamente esaminata e un unico Stato è competente per il trattamento della domanda. I criteri Dublino definiscono lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo.
Questi criteri hanno anche lo scopo di prevenire domande multiple abusive (il cosiddetto «asylum shopping»). Tale disciplinamento intende inoltre evitare che nessuno Stato si ritenga competente per un richiedente l’asilo («refugees in orbit»).
L’ultima revisione del sistema Dublino risale al 2013, allorché il regolamento Dublino III sostituì il regolamento (CE) n. 343/200313 (regolamento Dublino II) che la
13 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1 (cfr. art. 1 AAD).