Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
delle procedure d’asilo alla frontiera è di tre mesi. La procedura d’asilo alla frontiera è obbligatoria nel caso di persone provenienti da Stati il cui tasso di protezione nella procedura d’asilo è inferiore o pari al 20 per cento, che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica o che non collaborano a sufficienza con le autorità. I richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati sono esclusi dalle procedure di frontiera, a meno che costituiscano una minaccia per la sicurezza pubblica. Nello svolgimento delle procedure alla frontiera viene data la priorità alle famiglie con figli. Durante la procedura alle frontiere esterne UE, i cittadini di Paesi terzi interessati non sono ammessi nel territorio dell’Unione. Una procedura di rimpatrio alla frontiera si applicherebbe immediatamente alle persone la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura d’asilo alla frontiera, come disciplinato nel regolamento sul rimpatrio alla frontiera.
1.3.7 Altri testi legislativi dell’UE
Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE comprende anche altri testi di legge che, non costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen o Dublino, non devono essere recepiti dalla Svizzera. Tra questi figura, da un lato, il regolamento sul reinsediamento, che definisce il quadro per il reinsediamento e il rilascio di visti umanitari alle persone provenienti da Stati terzi bisognose di protezione internazionale. Ai sensi di tale regolamento, gli Stati associati Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera sono invitati a partecipare volontariamente all’attuazione del quadro UE, tenendo debitamente conto in particolare delle procedure previste (art. 12 del regolamento sul reinsediamento). La Svizzera dispone di un programma nazionale di reinsediamento che è attualmente sospeso a causa delle sfide che il sistema d’asilo svizzero è chiamato a fronteggiare. A seconda dell’evoluzione della situazione migratoria a livello nazionale ed europeo, a tempo debito verrà valutata un’eventuale partecipazione volontaria. Inoltre, la direttiva sull’accoglienza è stata trasformata in un regolamento volto a uniformare le condizioni di accoglienza delle persone che richiedono protezione negli Stati membri dell’UE. Anche la direttiva sulla qualifica, che precisa i criteri per il riconoscimento della protezione internazionale e uniforma i diritti delle persone riconosciute bisognose di protezione, è trasformata in regolamento. A differenza delle direttive, i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati UE e hanno quindi un effetto di maggiore uniformazione. Infine, è previsto un regolamento sulla coerenza tra la procedura di accertamento e i sistemi di informazione interni dell’UE (ECRIS- TCN).
1.4 Posizione del Consiglio federale sulla riforma
Sebbene solo una parte degli atti giuridici sia vincolante nel quadro della sua associazione a Schengen/Dublino, la Svizzera ha un interesse fondamentale a una politica europea di migrazione e asilo efficace e il più possibile a prova di crisi. Per la sua posizione geografica, la Svizzera è fortemente condizionata dalla politica europea in materia di migrazione e asilo.