Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Ripercussioni sul personale fedpol

La verifica di ulteriori riscontri positivi di consultazioni Eurodac effettuate con l’immagine del volto e dati alfanumerici ai fini del perseguimento penale richiederà ulteriore personale operativo presso BiomID e la COA di fedpol. Queste spese per il personale saranno concretizzate nel dettaglio in fase di elaborazione del messaggio.

Ripercussioni sul personale del DFF

La registrazione e il trattamento dei nuovi dati (alfanumerici, immagini del volto), i nuovi requisiti relativi allo statuto della persona e la nuova registrazione nell’Eurodac dei cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare comporteranno nuovi processi e un maggiore onere per l’UDSC.

Al momento non è possibile quantificare le ripercussioni sul personale per l’UDSC. Un eventuale fabbisogno supplementare di personale per l’adempimento del mandato deve essere verificato nel quadro dell’ulteriore concretizzazione dell’attuazione.

4.7.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le autorità cantonali e comunali avranno l’obbligo di registrare anche i dati delle nuove categorie di persone previste oppure i dati supplementari per le categorie già esistenti, come per esempio le persone che entrano illegalmente attraverso le frontiere esterne Schengen (aeroporti svizzeri). Per esempio, i dati di ogni persona in situazione di soggiorno irregolare devono essere registrati nel sistema. Di conseguenza, i minori non accompagnati fermati dall’UDSC saranno trasferiti alle autorità cantonali, poiché secondo l’articolo 109l capoverso 1bisa queste spetta designare una persona di fiducia per il rilevamento dei dati biometrici. Sulla base delle cifre riguardanti le categorie di persone contemplate, i Cantoni dovranno stimare l’entità dei compiti che li attendono dall’entrata in vigore del nuovo regolamento Eurodac.

4.8 Aspetti giuridici

4.8.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento UE si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali.

Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).