Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

Ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.

Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l’attuazione del regolamento Eurodac e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

4.8.4 Delega di competenze legislative

Secondo il disegno di decreto federale, il Consiglio federale deve avere la possibilità di prevedere l’obbligo di registrare i dati dei minori di età inferiore a sei anni (art. 99 cpv. 1 AP-LAsi). Questa possibilità esiste già oggi per i minori di età inferiore a 14 anni. Il Consiglio federale vi ha fatto ricorso e ha stabilito che i dati biometrici di minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni vengono rilevati unicamente se l’esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità (art. 6 cpv. 2 ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3103). Il Consiglio federale è in grado di stabilire meglio in quali casi è necessario procedere a tale registrazione dei dati e può reagire più tempestivamente a un cambiamento occorso nella pratica.

4.8.5 Protezione dei dati

La Commissione europea ha elaborato il regolamento Eurodac coinvolgendo il Garante europeo della protezione dei dati. Si può quindi presumere che esso sia conforme al diritto dell’UE in materia di protezione dei dati. Inoltre, il regolamento Eurodac ha già di per sé un intero capitolo dedicato alla protezione e al monitoraggio dei dati. Il regolamento UE prevede anche una vigilanza da parte del Garante europeo della protezione dei dati. Quest’ultimo è intervenuto nell’ambito della consultazione del progetto della Commissione europea evidenziando, essenzialmente, che le comunicazioni di dati in regime di sicurezza devono essere proporzionate e che occorre stabilire condizioni rigorose per la relativa procedura. In Svizzera, anche tale funzione di vigilanza incombe all’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (art. 111g LStrI e art. 102d LAsi). Come gli altri Stati Schengen, la Svizzera deve pertanto garantire che il trattamento dei dati registrati nell’Eurodac sia conforme alla legge. A tale riguardo, l’articolo 120d LStrI prevede delle sanzioni. I diritti delle autorità d’accesso ai dati sono disciplinati in modo preciso dal regolamento notificato dall’UE. L’accesso ai dati deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e può essere concesso solamente se i dati raccolti sono, nel caso specifico, necessari per espletare i compiti delle autorità competenti. Con la revisione totale entrata in vigore il 1° settembre 2023, la LPD recepisce i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 sulla

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