Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale conferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l’Assemblea federale è competente per l’approvazione del presente scambio di note.
4.8.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Il recepimento del regolamento Eurodac e le modifiche legislative che ne derivano sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Sono conformi in particolare alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra) emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 come pure con al Patto internazionale del 16 dicembre 1966102 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).
Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Dublino, la Svizzera adempie ai propri impegni nei confronti dell’UE assunti nel quadro dell’AAS. Anche l’integrazione dell’interoperabilità dei sistemi di informazione istituita dai regolamenti (UE) 2019/817 (regolamento «IOP frontiere») e (UE) 2019/818 s’iscrive nella cooperazione Dublino. Il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Dublino rientra inoltre nel quadro della politica migratoria europea (Patto sulla migrazione).
4.8.3 Forma dell’atto (decreto federale, atto di attuazione)
Il recepimento del regolamento UE non implica l’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Tuttavia, il recepimento del regolamento Eurodac comporta la modifica di alcune leggi. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
102 RS 0.103.2