Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo il 10 aprile 2024 e dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2024. Anche l’approvazione ufficiale dei regolamenti UE è avvenuta il 14 maggio 2024 tramite sottoscrizione dell’atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. Lo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024.

5.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen

L’articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quale sviluppo dell’acquis di Schengen dopo la firma dell’accordo avvenuta il 26 ottobre 2004.

L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

Poiché il regolamento sugli accertamenti è giuridicamente vincolante, il suo recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.

Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. punto 5.8.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum.

In concomitanza con il regolamento sugli accertamenti vengono inoltre modificati i seguenti regolamenti UE rilevanti ai fini Schengen:

– regolamento (CE) n. 767/2008

– regolamento (UE) 2017/2226

– regolamento (UE) 2018/1240

– regolamento (UE) 2019/817.