Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Il regolamento (UE) 2024/1359 (regolamento di crisi), anch’esso vincolante per la Svizzera come sviluppo Dublino solo in alcune parti, prevede diverse possibilità di deroga alle norme del regolamento AMMR e del regolamento (UE) 2024/1348 (regolamento sulla procedura d’asilo), che non rappresenta uno sviluppo Dublino, in caso di pressione migratoria straordinaria o situazione di forza maggiore, per esempio una pandemia.

Con il nuovo regolamento (UE) 2024/1349 (regolamento sul rimpatrio alla frontiera) è istituita una nuova procedura di allontanamento alle frontiere esterne Schengen per cittadini di Stati terzi e apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nell’ambito di una procedura di frontiera secondo le disposizioni del nuovo regolamento sulla procedura d’asilo o secondo disposizioni equivalenti. Sebbene si tratti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen, gli Stati associati sono tenuti ad applicare e trasporre questo regolamento soltanto in presenza di una procedura di frontiera ai sensi del diritto nazionale equivalente alla procedura d’asilo. Date le differenze tra le procedure d’asilo alle frontiere esterne Schengen e le disposizioni del regolamento sulla procedura d’asilo, la Svizzera non è tenuta ad applicare e attuare la procedura d’allontanamento prevista dal presente regolamento.

Il regolamento (UE) 2024/1358 (regolamento Eurodac) abroga l’attuale regolamento Eurodac; costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac (fatta eccezione per la ricollocazione e la protezione temporanea) e pertanto è vincolante per la Svizzera. Attualmente la banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di tutti i migranti registrati al momento della loro entrata irregolare negli Stati Schengen nonché dei richiedenti l’asilo. La riforma del sistema Eurodac contribuirà a rafforzare il controllo dell’immigrazione irregolare nell’UE: i dati (biometrici) dei cittadini di Stati terzi entrati illegalmente nell’UE saranno salvati nel sistema centrale Eurodac e confrontati con i dati esistenti. Inoltre, il regolamento Eurodac riveduto abbassa da 14 a 6 anni l’età minima per la registrazione e prevede il rilevamento di numerosi dati aggiuntivi.

Il regolamento (UE) 2024/1356 (regolamento sugli accertamenti) costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Esso prevede una procedura alle frontiere esterne Schengen e sul territorio degli Stati Schengen volta ad accertare l’identità dei cittadini di Stati terzi entrati irregolarmente e ad attribuire queste persone alla procedura corretta (rimpatrio, procedura d’asilo o presa in carico da parte di un altro Stato Schengen in base al meccanismo di solidarietà). La procedura di accertamento comprende l’identificazione e la registrazione della persona in arrivo, un confronto con le banche dati pertinenti e una verifica dello stato di salute. Un meccanismo di monitoraggio indipendente assicurerà il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

La trasposizione di questi regolamenti UE comporta alcune modifiche di legge a livello federale. Le ripercussioni finanziarie e sul personale dell’avamprogetto dipendono dall’attuazione concreta e saranno specificate nel messaggio. La trasposizione avverrà fatta salva la verifica in corso dei compiti e delle sovvenzioni da parte della Confederazione.