Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Articolo 13 Forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà

Questa disposizione prevede l’istituzione di un forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà. Vi partecipano rappresentanti degli Stati membri al fine di garantire l’effettiva attuazione della parte IV (Solidarietà) del regolamento AMMR. La presidenza è assunta dallo Stato membro che esercita contestualmente la presidenza del Consiglio. Gli Stati terzi che hanno concluso con l’UE un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o nello Stato terzo in questione possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare al forum di alto livello.

Il Consiglio convoca il forum di alto livello entro 15 giorni dall’adozione della relazione (art. 9), della decisione di esecuzione (art. 11) e della proposta della Commissione europea (art. 12).

Il forum di alto livello sulla solidarietà esamina la relazione, la decisione della Commissione e la raccomandazione, fa il punto della situazione complessiva e trae conclusioni in merito alle misure di solidarietà necessarie e al loro livello nonché, se necessario, ad altre misure di politica migratoria. Gli Stati membri si impegnano quindi a versare i propri contributi di solidarietà per la creazione della riserva annuale di solidarietà.

Qualora, su iniziativa di uno Stato membro o su invito della Commissione europea, ritenga che i contributi di solidarietà alla riserva annuale di solidarietà siano insufficienti in relazione alle esigenze individuate, o che uno o più Stati membri soggetti a pressioni migratorie abbiano esigenze più elevate del previsto, o che la situazione generale richieda un sostegno di solidarietà supplementare, il Consiglio convoca nuovamente a maggioranza semplice il forum di alto livello per chiedere agli Stati membri di fornire contributi di solidarietà supplementari.

Articolo 14 Forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà

Al fine di garantire il corretto funzionamento della parte IV del regolamento, è altresì istituito un forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà. Il coordinatore UE della solidarietà convoca e presiede tale forum a nome della Commissione europea. Anche il forum di livello tecnico comprende rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. I Paesi terzi che hanno concluso con l’UE un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o nello Stato terzo in questione possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare anche al forum di livello tecnico.

A differenza del forum di alto livello sulla solidarietà, al forum di livello tecnico partecipa anche l’EUAA; Frontex, FRA e altre agenzie delle Nazioni Unite partecipano su invito del coordinatore UE della solidarietà.