Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
la situazione geopolitica negli Stati terzi e le cause profonde della migrazione. Si tiene conto altresì delle informazioni, delle raccomandazioni e delle relazioni di diversi attori e agenzie dell’UE (p. es. Frontex, EUAA o FRA).
Inoltre, per valutare se uno Stato membro stia affrontando una situazione migratoria significativa, la Commissione europea tiene conto anche dell’effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e precedenti, di cittadini di Paesi terzi o apolidi.
Articolo 11 Decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati
membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni
migratorie o in una situazione migratoria significativa
Sulla base della relazione di cui all’articolo 9, in consultazione con lo Stato membro interessato la Commissione europea adotta entro il 15 ottobre di ogni anno una decisione di esecuzione che stabilisce la misura in cui il suddetto Stato sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie durante l’anno successivo o affronti una situazione migratoria significativa. Nel valutare la situazione migratoria generale, la Commissione europea, tenendo conto della relazione, utilizza le informazioni raccolte a norma dell’articolo 10. In particolare, essa deve tenere pienamente in considerazione le specificità del fenomeno strutturale degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso e i movimenti non autorizzati di cittadini di Paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, nonché le pressioni migratorie precedenti e la situazione attuale.
Articolo 12 Proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio che
istituisce la riserva annuale di solidarietà
Questa disposizione prevede che la Commissione europea presenti entro il 15 ottobre di ogni anno una proposta di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà necessaria per affrontare la situazione migratoria nell’anno successivo in un modo equilibrato ed efficace. Tale proposta rispecchia le esigenze annuali di solidarietà previste degli Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Oltre a individuare il numero totale di ricollocazioni (almeno 30 000 l’anno) e i contributi finanziari necessari a livello dell’Unione (almeno 600 milioni di euro), la proposta stabilisce i contributi indicativi annuali per ciascuno Stato membro applicando la chiave di riferimento di cui all’articolo 66, al fine di agevolare il ciclo di impegni a fornire i suoi contributi di solidarietà a norma dell’articolo 13.
Nell’individuare il grado di responsabilità a livello dell’Unione e il conseguente livello di solidarietà, la Commissione europea tiene conto di pertinenti criteri qualitativi e quantitativi. Gli Stati membri che diventeranno Stati membri beneficiari (art. 58 par. 1) non hanno l’obbligo di versare i contributi di solidarietà. Se necessario, in situazioni eccezionali la Commissione europea può stabilire un numero di ricollocazioni e contributi finanziari diretti superiori e può individuare altre forme di solidarietà (art. 56 par. 2 lett. c). La proposta tiene debitamente conto delle situazioni eccezionali che non richiedono ricollocazioni o contributi finanziari diretti.