Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Articolo 15 Coordinatore UE della solidarietà

Il coordinatore UE della solidarietà già menzionato all’articolo 14 è nominato dalla Commissione europea. L’articolo 15 paragrafo 2 definisce i compiti che gli sono affidati. In particolare, coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri e gli organismi e le agenzie coinvolti nell’attuazione del meccanismo di solidarietà, mantiene una panoramica delle esigenze degli Stati membri beneficiari e dei contributi degli Stati membri contributori, convoca e presiede il forum di livello tecnico. Svolge inoltre i compiti di cui all’articolo 7 del regolamento di crisi.

Il paragrafo 3 prevede che il coordinatore UE della solidarietà sia assistito da un ufficio e dotato delle necessarie risorse finanziarie e umane.

2.3.3 Parte III – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente (art. 16–55) (rilevante ai fini Dublino)

Capo I Principi generali e garanzie (art. 16–23)

Art. 16 Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione

internazionale

La disposizione contiene i principi in base ai quali gli Stati Dublino esaminano ogni domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo o da un apolide sul loro territorio, comprese le frontiere o le zone di transito. Inoltre, una domanda va esaminata da un unico Stato secondo i criteri pertinenti del regolamento AMMR.

In linea di principio, se nessuno Stato può essere determinato come competente a esaminare la domanda di protezione internazionale sulla base dei criteri enumerati nel regolamento AMMR, è competente il primo Stato Dublino nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.

Inoltre viene disciplinata la procedura nel caso in cui sia impossibile per uno Stato Dublino trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente per la presenza di fondati motivi che la persona interessata correrebbe un rischio di trattamento inumano o degradante. In tali casi, lo Stato Dublino interessato esamina gli ulteriori criteri di competenza previsti dal regolamento AMMR (criteri di cui alla parte III capo II o clausole di cui alla parte III capo III). Se nessuno di questi criteri è soddisfatto, la competenza passa a quest’ultimo.

Si stabilisce inoltre che, qualora uno Stato Dublino dopo il controllo di sicurezza abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente l’asilo costituisca una minaccia per la sicurezza interna, non sia presentata alcuna richiesta di presa in carico ai sensi dell’articolo 39 del regolamento AMMR.