Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
È stata aggiunta la definizione di «apolide» (par. 2). Si tratta di una persona che non è considerata cittadina da nessuno Stato in applicazione della rispettiva legislazione.
Le definizioni «domanda di protezione internazionale» o «domanda» (par. 3 e 4) vengono modificate dal punto di vista linguistico. Il riferimento alla direttiva 2011/95/UE30 è eliminato.
La definizione «esame di una domanda di protezione internazionale» (par. 5) rimanda ora al nuovo regolamento sulla procedura d’asilo e al regolamento sul riconoscimento. Come già in virtù del regolamento Dublino III, le «procedure Dublino» non vi rientrano.
Il paragrafo 6 («ritiro di una domanda di protezione internazionale») e il paragrafo 7 («beneficiario di protezione internazionale») corrispondono nei contenuti alle lettere e ed f dell’articolo 2 del regolamento Dublino III. Sono tuttavia stati modificati i rimandi.
La definizione di «familiare» (par. 8) è stata modificata con una novità: la famiglia non deve necessariamente essere già costituita nello Stato di origine; è sufficiente che si sia formata durante la fuga. Tuttavia, deve essere esistita prima dell’arrivo del richiedente l’asilo o dei suoi familiari nel territorio di uno Stato Dublino. Per il resto, la definizione è invariata. Restano esplicitamente esclusi i fratelli e le sorelle.
Le definizioni di «parente» (nuovo par. 9), «minore» (nuovo par. 10), «minore non accompagnato» (nuovo par. 11) e «titolo di soggiorno» (nuovo par. 13) rimangono materialmente invariate.
La definizione di «rappresentante» (par. 12) subisce una leggera modifica. La precisazione contenuta nell’ultimo periodo relativa al caso in cui un’organizzazione è nominata come rappresentante competente è eliminata senza sostituzione.
La definizione di «visto» (par. 14) è leggermente modificata dal punto di vista linguistico, ma non subisce alcuna modifica materiale.
Il paragrafo 15 riporta ora le definizioni «diploma o qualifica». Si tratta di un diploma o una qualifica ottenuti e attestati in uno Stato membro in esito a un periodo di studi di almeno un anno nell’ambito di un programma di istruzione o di formazione riconosciuto, statale o regionale. Pertanto, nel regolamento AMMR è ora inserita anche la definizione «istituto di istruzione» (par. 16).
Nel regolamento AMMR è ora inserita anche la definizione di «fuga» (par. 17). Si tratta dell’azione con la quale l’interessato non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie.
La definizione di «rischio di fuga» viene ora disciplinata nel paragrafo 18 dell’articolo 2 ed è leggermente modificata dal punto di vista linguistico. Come in passato, i criteri obiettivi del rischio di fuga devono essere definiti dal diritto nazionale.
30 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione); GU L 337, 20.12.2011, pag. 9.