Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Infine, a seguito dell’introduzione del meccanismo di solidarietà, nel regolamento AMMR sono state inserite le seguenti definizioni: «Stato membro beneficiario» (par. 19), «Stato membro contributore» (par. 20), «trasferimento» (par. 21), «ricollocazione» (par. 22), «operazioni di ricerca e soccorso» (par. 23), «pressione migratoria» (par. 24), «situazione migratoria significativa» (par. 25), «condizioni di accoglienza» (par. 26), «persona ammessa» (par. 27) e «coordinatore UE della solidarietà» (par. 28).
2.3.2 Parte II – Quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione (art. 3–13) (non rilevante ai fini Dublino)
Capo I L’approccio globale (art. 3–8)
In questo capo vengono illustrate le basi e le misure in vista di una gestione globale della migrazione. L’articolo 3 stabilisce come obiettivo fondamentale che le azioni dell’UE e degli Stati membri nel settore della gestione globale della migrazione si basino sul principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall’articolo 80 TFUE. Gli articoli 4 e 5 elencano i vari elementi ai fini di una gestione efficace della migrazione. Ciò comprende, in particolare, partenariati con Paesi terzi, la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, la garanzia di un accesso effettivo alle procedure di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale e di riconoscimento a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Altri temi prioritari sono il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità (art. 6), l’approccio strategico a livello nazionale (art. 7) e una strategia europea a lungo termine (art. 8) per la gestione dell’asilo e della migrazione a livello nazionale. Degno di menzione è anche il pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE in materia di migrazione di cui all’articolo 6 paragrafo 3. In quanto Stato associato a Dublino, in linea di principio la Svizzera non potrà beneficiare direttamente di questa offerta. I servizi consistono in particolare nell’assistenza operativa e tecnica agli Stati membri dell’UE da parte dei pertinenti organi e organismi dell’Unione, nel sostegno finanziario dei fondi europei pertinenti e, per esempio, nella cooperazione con Paesi terzi per agevolare la riammissione.
Capo II Ciclo annuale di gestione della migrazione (art. 9–15)
Art. 9 Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione
Questa disposizione disciplina la redazione di una relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione («European Annual Asylum and Migration Report») da parte della Commissione europea che valuta la situazione in materia d’asilo, accoglienza e migrazione nei 12 mesi precedenti e gli eventuali sviluppi. La relazione deve fornire anche una descrizione strategica della situazione che serva come strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l’Unione. La relazione si basa su informazioni e dati quantitativi e qualitativi pertinenti forniti dagli Stati membri, dal Servizio europeo per