Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
motivi fondati per ritenere che nei confronti del richiedente sia stato commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE32 (par. 3).
Nell’applicare l’articolo 18 gli Stati membri devono tenere conto della situazione individuale del richiedente e tutte le misure adottate dagli Stati membri devono essere proporzionate (par. 4).
Art. 19 Diritto all’informazione
Non appena possibile e in ogni caso entro la data della registrazione della domanda d’asilo, l’autorità competente fornisce al richiedente informazioni sull’applicazione del regolamento AMMR, sui suoi diritti e sugli obblighi stabiliti all’articolo 17 del regolamento AMMR nonché sulle conseguenze dell’inosservanza di tali obblighi (art. 18 regolamento AMMR). Altre informazioni, che non sono elencate in modo esaustivo, riguardano in particolare le singole fasi procedurali, il fatto che lo Stato competente per il trattamento della domanda d’asilo non può essere scelto liberamente, l’obbligo di collaborare, le possibilità di ricorso e gli aspetti relativi alla protezione dei dati.
Art. 20 Accessibilità delle informazioni
Il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni di cui all’articolo 19 siano fornite per iscritto in forma intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro. Ove necessario, le informazioni sono fornite anche verbalmente. Ciò offre al richiedente la possibilità di porre domande.
Per la messa a disposizione delle informazioni si utilizza il materiale informativo elaborato dall’EUAA in collaborazione con gli Stati membri. Parallelamente vengono elaborate informazioni specifiche per i minori non accompagnati e i richiedenti vulnerabili. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l’applicazione del regolamento Eurodac e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell’ambito dell’Eurodac (par. 2).
Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni di cui all’articolo 19 sono fornite con modalità adatte ai minori da personale appositamente formato e in presenza del rappresentante del richiedente (par. 3).
Art. 21 Diritto all’orientamento legale
In tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente, i richiedenti hanno il diritto di consultare un consulente legale o altro consulente su questioni relative all’applicazione dei criteri di cui al capo II o delle clausole di cui alla parte III capo III.
Il richiedente può chiedere un orientamento legale gratuito, che viene prestato da persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale ai fini della prestazione di
32 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.