Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Questa disposizione non si applica ai richiedenti l’asilo accolti da un altro Stato Dublino nell’ambito di misure di solidarietà (cosiddetta relocation). In questi casi, è competente per l’esame della domanda d’asilo lo Stato Dublino che ha ripreso la persona interessata dall’altro Stato Dublino (par. 3).
Inoltre, il soggiorno illegale ininterrotto di cinque mesi della persona richiedente l’asilo nello Stato Dublino non costituisce più motivo di competenza (attuale art. 13 par. 2 secondo comma regolamento Dublino III).
Capo III Persone a carico e clausole discrezionali (art. 34–35)
Art. 34 Persone a carico
Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 del regolamento Dublino III e disciplina il ricongiungimento di familiari «a carico». Si tratta di familiari che dipendono dal sostegno del richiedente l’asilo o di persone richiedenti l’asilo che dipendono dal sostegno di un familiare. Essa disciplina inoltre il ricongiungimento di minori non accompagnati con familiari in grado di accudirli.
Qualora vi siano indicazioni che un figlio, un fratello o una sorella o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato Dublino in cui si trova la persona a carico, tale Stato Dublino verifica se il figlio, il fratello o la sorella o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell’articolo 39 del regolamento AMMR. Ciò deve essere stabilito chiaramente (par. 1).
Art. 35 Clausole discrezionali
Indipendentemente dai criteri di competenza elencati, ogni Stato Dublino può esaminare materialmente una domanda d’asilo anche se l’esame sarebbe di competenza di un altro Stato Dublino (cosiddetta entrata nel merito o clausola di sovranità; par. 1). Diventa così lo Stato competente per l’esame della domanda d’asilo e la competenza dell’altro Stato Dublino decade in caso di esercizio della propria entrata nel merito. Non è necessario il consenso del richiedente l’asilo.
Inoltre, ogni Stato Dublino può, su richiesta di un altro Stato Dublino, assumere per motivi umanitari il trattamento di una domanda d’asilo per la quale non è competente, a condizione che il richiedente l’asilo vi acconsenta (cosiddetta clausola umanitaria; par. 2).
Queste due clausole contenute nell’articolo 17 del regolamento Dublino III sono state trasferite nell’articolo 35 del regolamento AMMR con alcune precisazioni.
Capo IV Obblighi dello Stato membro competente (art. 36–37)
Art. 36 Obblighi dello Stato membro competente
Gli obblighi dello Stato Dublino competente nei confronti del richiedente l’asilo sono disciplinati dall’articolo 36 del regolamento AMMR. Se prende o riprende in carico il richiedente, lo Stato Dublino competente è tenuto a esaminare o completare l’esame