Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

n. 767/2008)33, la richiesta di presa in carico deve essere trasmessa entro un mese dal ricevimento di detto riscontro positivo (finora due mesi).

Se tali termini non vengono rispettati, continua a valere il principio secondo cui l’esame della domanda d’asilo è di competenza dello Stato Dublino nel quale la domanda è stata registrata. È stata tuttavia introdotta un’eccezione per i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati. Il regolamento AMMR prevede ora che, nonostante la scadenza dei termini summenzionati, sia possibile presentare all’altro Stato Dublino una richiesta di presa in carico in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, se si ritiene che sia nell’interesse superiore del minore.

Il paragrafo 3 precisa ora che la richiesta di presa in carico è presentata all’altro Stato Dublino utilizzando un modulo speciale comprendente una motivazione piena e dettagliata, basata su tutte le circostanze del caso e che tenga conto della gerarchia dei criteri Dublino.

Art. 40 Risposta a una richiesta di presa in carico

Questo articolo disciplina le disposizioni relative alla risposta a una richiesta di presa in carico da parte di uno Stato Dublino a un altro Stato Dublino e corrisponde materialmente all’attuale articolo 22 del regolamento Dublino III, con le seguenti modifiche:

lo Stato Dublino richiesto deve ora rispondere entro un mese (finora due mesi) alla richiesta di presa in carico (par. 1). Gli Stati membri danno priorità alle richieste presentate sulla base degli articoli 25–28 e 34. Se la richiesta di presa in carico è stata presentata sulla base di un riscontro positivo Eurodac o VIS, il termine di risposta si riduce da un mese a due settimane dal ricevimento della richiesta (nuovo par. 2).

I paragrafi 3–6 corrispondono agli attuali paragrafi 2–5 dell’articolo 22 del regolamento Dublino III. Il paragrafo 4 apporta una lieve modifica materiale: i modelli dei vari documenti amministrativi utilizzati dagli Stati membri non sono più forniti al comitato, ma alla Commissione europea. Anche il paragrafo 6 è stato integrato: se la richiesta è fatta sulla base degli articoli 25–28 e 34 e lo Stato richiesto non ritiene che le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza, esso deve darne motivazione nella risposta di cui al paragrafo 8.

Il paragrafo 7 corrisponde in linea di principio alla disposizione contenuta nel paragrafo 6 dell’articolo 22 dell’attuale regolamento Dublino III. Esso stabilisce il termine di risposta se lo Stato Dublino richiedente ha invocato l’urgenza, che viene ridotto dall’attuale mese a due settimane dal ricevimento della stessa. Inoltre, viene meno la deroga che consente allo Stato Dublino richiesto di darsi più tempo per rispondere se l’esame di una richiesta è particolarmente complesso.

33 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.