Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
strata per la prima volta in uno Stato Dublino (attuale art. 20 par. 1 regolamento Dublino III). Ora può avviare una procedura Dublino anche lo Stato che ha ripreso un richiedente l’asilo da un altro Stato Dublino nell’ambito della ricollocazione (par. 1). È il caso, per esempio, se lo Stato di ricollocazione è in grado di dimostrare che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino.
La procedura di determinazione dello Stato Dublino competente prosegue anche se la persona interessata si rende irreperibile (par. 2).
Lo Stato Dublino che ha condotto la procedura per determinare lo Stato Dublino competente o che è diventato competente ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 4 deve registrare senza indugio diversi dati nell’Eurodac riguardanti la sua competenza o quella dello Stato Dublino che ha accettato una richiesta di presa in carico del richiedente a norma dell’articolo 40 (art. 16 par. 1 regolamento Eurodac).
Il paragrafo 4 precisa che lo Stato Dublino che ha avviato la procedura di determinazione è tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato Dublino senza un titolo di soggiorno o che in tale altro Stato Dublino faccia domanda d’asilo durante la procedura di determinazione dello Stato Dublino competente. Tale obbligo cessa se lo Stato Dublino che ha avviato la procedura di determinazione può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino.
Il paragrafo 5 precisa che lo Stato Dublino di ricollocazione è tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato Dublino senza un titolo di soggiorno o che vi faccia domanda d’asilo dopo che un altro Stato Dublino ha confermato la ricollocazione dell’interessato (art. 67 par. 9 regolamento AMMR). Tale obbligo cessa se lo Stato di ricollocazione può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino.
Sezione II Procedure per le richieste di presa in carico (art. 39–40)
Art. 39 Presentazione di una richiesta di presa in carico
Un obbligo di presa in carico (cosiddetto «take charge») sussiste quando, in base ai criteri Dublino, a essere competente per l’esame della domanda d’asilo non è lo Stato di soggiorno attuale del richiedente, bensì un altro Stato Dublino. L’articolo 39 disciplina le disposizioni relative alla presentazione di una richiesta di presa in carico da parte di uno Stato Dublino a un altro Stato Dublino e corrisponde materialmente all’attuale articolo 21 del regolamento Dublino III, con le seguenti modifiche:
I termini per la presentazione delle richieste di presa in carico sono stati ridotti (art. 39 par. 1 regolamento AMMR). La richiesta di presa in carico va presentata immediatamente, ma comunque entro due mesi dalla data di registrazione della domanda (finora tre mesi). La priorità è data alle richieste presentate sulla base degli articoli 25–28 e 34 del regolamento AMMR. Nel caso di un riscontro positivo dell’Eurodac o nel nuovo sistema di informazione sui visti (VIS) (art. 21 regolamento [CE]