Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

del minore deve essere costituire una considerazione preminente in tutte le procedure previste dal regolamento AMMR. Pertanto, le procedure che includono minori sono trattate in via prioritaria. Entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui è depositata la domanda, gli Stati Dublino sono tenuti ad assicurare ai minori non accompagnati l’assistenza da parte di un rappresentante nelle pertinenti procedure previste dal regolamento AMMR, sia che sussistano motivi oggettivi per ritenere che la persona sia minorenne e non accompagnata, sia che la persona interessata dichiari di essere minorenne.

Vengono inoltre stabiliti i requisiti posti al rappresentante, le sue competenze e i suoi obblighi. In particolare, il rappresentante di un minore non accompagnato lo assiste nel fornire informazioni pertinenti per la procedura o durante il colloquio di cui all’articolo 22. Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati Dublino cooperano strettamente e tengono in debito conto diversi fattori, quali le possibilità di ricongiungimento familiare o le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o di sfruttamento.

Prima di trasferire un minore non accompagnato è necessario assicurare che l’interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione in ogni singolo caso e che nello Stato membro competente sia stato nominato un rappresentante. Lo Stato Dublino in cui è stata registrata per la prima volta la domanda d’asilo del minore non accompagnato adotta immediatamente opportune misure per identificare qualsiasi familiare residente nel territorio di altri Stati membri. La Commissione emanerà atti di esecuzione a sostegno di tali indagini.

Capo II Criteri per determinare lo Stato membro competente (art. 24–33)

Il presente capo disciplina i criteri oggettivi per determinare lo Stato Dublino competente per l’esame di una domanda d’asilo depositata nello spazio Dublino.

Art. 24 Gerarchia dei criteri

Come in passato, i criteri di competenza vincolanti saranno applicati secondo un ordine di priorità preciso. L’ordine di priorità dipende dall’ordine in cui sono elencati i criteri di competenza e si applica anche ai singoli paragrafi all’interno degli articoli. Questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 7 del vigente regolamento Dublino III.

Art. 25 Minori non accompagnati

Questo articolo contiene la disposizione unica ed esaustiva sulla competenza per i minori non accompagnati e corrisponde dal punto di vista del contenuto all’articolo 8 del vigente regolamento Dublino III. Si applicano esclusivamente i criteri stabiliti in questo articolo e nell’ordine in cui sono elencati nei paragrafi. È quindi esclusa l’applicazione di altri criteri di competenza.

A esaminare la domanda d’asilo di una persona minorenne non accompagnata è lo Stato Dublino in cui soggiorna legalmente un suo familiare o un fratello o una sorella,